Unione europea - Diritto dell'Unione europea - Disposizioni con efficacia diretta - Eventuale contrasto con norme interne - Doppia pregiudizialità - Concorso di strumenti di tutela, a garanzia del primato del diritto dell'Unione - Possibilità del giudice comune di disapplicare le disposizioni interne, se necessario previo rinvio pregiudiziale, ovvero sollevare questione di legittimità costituzionale - Cooperazione, anche da parte del sindacato accentrato di costituzionalità, al meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo - Conseguenza dell'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale in ragione dei suoi effetti erga omnes - Surplus di garanzia al primato del diritto UE, in relazione alla certezza e alla uniforme applicazione. (Classif. 258003).
Il giudice, ove ravvisi l’incompatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione dotato di efficacia diretta, può non applicare la normativa interna, all’occorrenza previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ovvero sollevare una questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. Nei casi di “doppia pregiudizialità” è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice la scelta di quale strada percorrere, dovendosi escludere l’antitesi oppure un ordine di priorità fra tali strumenti, i quali entrambi garantiscono il primato del diritto dell’Unione, uno dei capisaldi dell’integrazione europea. (Precedenti: S. 67/2022 - mass. 44764; S. 269/2017 - mass. 41943; S. 170/1984 - mass. 9754; O. 217/2021 - mass. 44359; O. 216/2021 - mass. 44273; O. 182/2020 - mass. 43382).
Il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e lo scrutinio di legittimità costituzionale si collocano in un sistema improntato al concorso di rimedi e perciò destinato ad arricchire gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, ad escludere ogni preclusione. E ciò in un contesto che vede tanto il giudice comune quanto la Corte costituzionale impegnati a dare attuazione al diritto dell’Unione europea nell’ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze. Il sindacato accentrato di costituzionalità, pertanto, non si pone in antitesi con un meccanismo diffuso di attuazione del diritto europeo, ma con esso coopera a costruire tutele sempre più integrate. (Precedenti: S. 15/2024 - mass. 45984; S. 149/2022 - mass. 44925; S. 20/2019 - mass. 42459).
La dichiarazione di illegittimità costituzionale offre un surplus di garanzia al primato del diritto dell’Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione, mediante la possibilità di addivenire alla rimozione dall’ordinamento, con efficacia vincolante, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell’Unione europea. La declaratoria di illegittimità costituzionale, proprio perché trascende il caso concreto da cui ha tratto origine, salvaguarda, così, la certezza del diritto, valore di sicuro rilievo costituzionale. (Precedenti: S. 146/2024 - mass. 46355: S. 15/2024).