Sentenza 158/2019 (ECLI:IT:COST:2019:158)
Massima numero 42421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
08/05/2019; Decisione del
08/05/2019
Deposito del 25/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Titolo
Procedimento civile - Competenza e giurisdizione - Controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici - Provvedimento adottato dal concessionario per la riscossione avente sede in un circondario diverso da quello in cui si trova la sede dell'ente locale concedente - Competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anziché quello del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente - Lesione del diritto di azione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Procedimento civile - Competenza e giurisdizione - Controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici - Provvedimento adottato dal concessionario per la riscossione avente sede in un circondario diverso da quello in cui si trova la sede dell'ente locale concedente - Competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anziché quello del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente - Lesione del diritto di azione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui dopo le parole "È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto" non prevede le parole "ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente". La norma censurata dal Tribunale di Genova, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto - e ciò, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione e tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell'ente locale impositore/concedente - determina una lesione del diritto di azione del contribuente. Poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo spostamento richiesto al destinatario dell'ingiunzione è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione o, comunque, a rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. Né l'individuazione del criterio alternativo di competenza esige un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte costituzionale, in quanto non deve essere operata una scelta tra più soluzioni non costituzionalmente obbligate. Difatti, il rapporto esistente tra l'ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2016 e n. 87 del 2013; ordinanze n. 176 del 2013, n. 156 del 2013 e n. 248 del 2012).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui dopo le parole "È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto" non prevede le parole "ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente". La norma censurata dal Tribunale di Genova, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto - e ciò, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione e tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell'ente locale impositore/concedente - determina una lesione del diritto di azione del contribuente. Poiché l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo spostamento richiesto al destinatario dell'ingiunzione è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione o, comunque, a rendere oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. Né l'individuazione del criterio alternativo di competenza esige un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte costituzionale, in quanto non deve essere operata una scelta tra più soluzioni non costituzionalmente obbligate. Difatti, il rapporto esistente tra l'ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell'atto di accertamento e riscossione a quest'ultimo. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2016 e n. 87 del 2013; ordinanze n. 176 del 2013, n. 156 del 2013 e n. 248 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/09/2011
n. 150
art. 32
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte