Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente non titolare di interesse qualificato suscettibile di incisione immediata - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento della Federazione Confsal-Unsa nell'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, conv., con modif., nella legge n. 140 del 1997 e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010. Nella specie l'interveniente - che non riveste la qualità di parte del giudizio principale - non vanta un interesse qualificato (diretto, attuale e concreto, connesso alla posizione soggettiva dedotta nel giudizio a quo), ma soltanto un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti.
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare ‒ senza contraddire il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità ‒ soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. In tale prospettiva, un interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. (Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2018 e n. 77 del 2018; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 248 del 2018, con riguardo alle richieste di intervento di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria; ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 194 del 2018).