Sentenza 159/2019 (ECLI:IT:COST:2019:159)
Massima numero 41047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
17/04/2019; Decisione del
17/04/2019
Deposito del 25/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Titolo
Impiego pubblico - Trattamenti di fine servizio spettanti a seguito di cessazione dall'impiego per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d'ufficio - Corresponsione differita di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro e rateizzazione triennale del relativo ammontare - Denunciata violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata e adeguata al lavoro prestato, nonché del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra il settore pubblico e il settore privato - Insussistenza della rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Impiego pubblico - Trattamenti di fine servizio spettanti a seguito di cessazione dall'impiego per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d'ufficio - Corresponsione differita di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro e rateizzazione triennale del relativo ammontare - Denunciata violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata e adeguata al lavoro prestato, nonché del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra il settore pubblico e il settore privato - Insussistenza della rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale ordinario di Roma in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, conv., con modif., nella legge n. 140 del 1997 e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevedono un pagamento rispettivamente differito (dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro) e rateale (fino a tre rate annuali, a seconda dell'ammontare complessivo della prestazione) dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Tali previsioni non sono applicabili al giudizio principale, poiché quest'ultimo verte sul ricorso proposto da una dipendente del Ministero della giustizia che, essendo stata collocata in pensione "per anzianità", percepisce, in base al medesimo art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, il trattamento di fine servizio decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, non potendo accedere al più favorevole termine di dodici mesi previsto per le ipotesi di raggiungimento dei limiti di età o di servizio o dell'anzianità massima di servizio. Da tale circostanza discende che anche l'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, in tema di pagamento rateale, pur provvisto di portata generale e caratterizzato da previsioni tra loro concatenate di soglie crescenti, deve essere scrutinato dalla sola peculiare angolazione che rileva nel giudizio principale, ovvero la specifica ipotesi in cui il termine di liquidazione sia pari a ventiquattro mesi.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale ordinario di Roma in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, conv., con modif., nella legge n. 140 del 1997 e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevedono un pagamento rispettivamente differito (dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro) e rateale (fino a tre rate annuali, a seconda dell'ammontare complessivo della prestazione) dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Tali previsioni non sono applicabili al giudizio principale, poiché quest'ultimo verte sul ricorso proposto da una dipendente del Ministero della giustizia che, essendo stata collocata in pensione "per anzianità", percepisce, in base al medesimo art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, il trattamento di fine servizio decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, non potendo accedere al più favorevole termine di dodici mesi previsto per le ipotesi di raggiungimento dei limiti di età o di servizio o dell'anzianità massima di servizio. Da tale circostanza discende che anche l'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, in tema di pagamento rateale, pur provvisto di portata generale e caratterizzato da previsioni tra loro concatenate di soglie crescenti, deve essere scrutinato dalla sola peculiare angolazione che rileva nel giudizio principale, ovvero la specifica ipotesi in cui il termine di liquidazione sia pari a ventiquattro mesi.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/03/1997
n. 79
art. 3
co. 2
legge
28/05/1997
n. 140
art.
co.
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 12
co. 7
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte