Impiego pubblico - Trattamenti di fine servizio spettanti a seguito di cessazione dall'impiego per cause diverse dal raggiungimento dei limiti di età o di servizio o dal collocamento a riposo d'ufficio - Corresponsione differita di due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e rateizzazione triennale del relativo ammontare - Denunciata violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata e adeguata al lavoro prestato, nonché del principio di uguaglianza per disparità di trattamento tra il settore pubblico e il settore privato - Insussistenza - Ragionevolezza e non arbitrarietà della scelta legislativa - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale ordinario di Roma in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, conv., con modif., nella legge n. 140 del 1997 e dell'art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevedono un pagamento rispettivamente differito (ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro) e rateale (fino a tre rate annuali, a seconda dell'ammontare complessivo della prestazione) dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici nelle ipotesi diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Il lavoro pubblico non è assimilabile al lavoro privato, in quanto incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.); il legislatore pertanto ben può, nel suo apprezzamento discrezionale, adottare misure che, come la disincentivazione dei pensionamenti anticipati, tengano conto anche delle esigenze di finanza pubblica. Nel caso di specie l'intervento del legislatore - che si colloca in una congiuntura di grave emergenza economica e finanziaria - non valica i limiti posti dai princìpi di ragionevolezza e di proporzione, in quanto si fonda su un presupposto non arbitrario (scoraggiare le cessazioni anticipate del rapporto di lavoro), è temperato da talune deroghe per situazioni meritevoli di particolare tutela (cessazione dal servizio per inabilità o decesso del dipendente) e prevede una graduale progressione delle dilazioni (via via più ampie con l'incremento delle indennità, in modo da favorire i beneficiari dei trattamenti più modesti). (Precedenti citati: sentenze n. 213 del 2018, n. 104 del 2018, n. 39 del 2018, n. 23 del 2017, n. 366 del 2006, n. 91 del 2004 e n. 416 del 1999).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere in tutto e per tutto assimilati e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2015, n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008).