Sentenza 159/2019 (ECLI:IT:COST:2019:159)
Massima numero 41049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
17/04/2019; Decisione del
17/04/2019
Deposito del 25/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Titolo
Previdenza - Trattamenti di fine servizio spettanti a seguito di cessazione dall'impiego pubblico e privato - Unitarietà della categoria - Indennità avente natura di retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale - Necessaria congruità dell'ammontare e tempestività dell'erogazione.
Previdenza - Trattamenti di fine servizio spettanti a seguito di cessazione dall'impiego pubblico e privato - Unitarietà della categoria - Indennità avente natura di retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale - Necessaria congruità dell'ammontare e tempestività dell'erogazione.
Testo
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le indennità di fine rapporto si atteggiano come una categoria unitaria, connotata da identità di natura, funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo. Esse rappresentano il frutto dell'attività lavorativa prestata e costituiscono parte integrante del patrimonio del beneficiario, che spetta ai superstiti nel caso di decesso del lavoratore in servizio. Nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 cod. civ., le indennità erogate nel settore pubblico presentano la natura di retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto, nonché dal momento della loro corresponsione, legato al venir meno della retribuzione. Il carattere di retribuzione differita, comune a tali indennità, le attira nella sfera dell'art. 36 Cost., che prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e l'idoneità a garantire, in ogni caso, un'esistenza libera e dignitosa. La garanzia costituzionale della giusta retribuzione, proprio perché trascende la logica meramente sinallagmatica insita nei contratti a prestazioni corrispettive e investe gli stessi valori fondamentali dell'esistenza umana, si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione. (Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2003, n. 459 del 2000, n. 243 del 1997, n. 106 del 1996 e n. 243 del 1993).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le indennità di fine rapporto si atteggiano come una categoria unitaria, connotata da identità di natura, funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo. Esse rappresentano il frutto dell'attività lavorativa prestata e costituiscono parte integrante del patrimonio del beneficiario, che spetta ai superstiti nel caso di decesso del lavoratore in servizio. Nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 cod. civ., le indennità erogate nel settore pubblico presentano la natura di retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto, nonché dal momento della loro corresponsione, legato al venir meno della retribuzione. Il carattere di retribuzione differita, comune a tali indennità, le attira nella sfera dell'art. 36 Cost., che prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e l'idoneità a garantire, in ogni caso, un'esistenza libera e dignitosa. La garanzia costituzionale della giusta retribuzione, proprio perché trascende la logica meramente sinallagmatica insita nei contratti a prestazioni corrispettive e investe gli stessi valori fondamentali dell'esistenza umana, si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione. (Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2003, n. 459 del 2000, n. 243 del 1997, n. 106 del 1996 e n. 243 del 1993).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n.
art. 2120