Sentenza 159/2019 (ECLI:IT:COST:2019:159)
Massima numero 41050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
17/04/2019; Decisione del
17/04/2019
Deposito del 25/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Titolo
Impiego pubblico - Trattamenti di fine servizio spettanti a seguito di cessazione dall'impiego - Corresponsione differita e rateizzata - Invito al legislatore a ridefinire con urgenza la disciplina dell'intera materia.
Impiego pubblico - Trattamenti di fine servizio spettanti a seguito di cessazione dall'impiego - Corresponsione differita e rateizzata - Invito al legislatore a ridefinire con urgenza la disciplina dell'intera materia.
Testo
La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio - per i quali restano impregiudicate le questioni dichiarate inammissibili nell'ambito dell'odierno giudizio incidentale di legittimità costituzionale - la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate "attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa", rischia di essere compromessa, in contrasto con i princìpi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana. Pertanto la Corte costituzionale non può esimersi dal segnalare al Parlamento l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'àmbito di una organica revisione dell'intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare. (Precedenti citati: sentenza n. 106 del 1996).
La disciplina che ha progressivamente dilatato i tempi di erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del rapporto di lavoro ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione con il consolidamento dei conti pubblici che l'aveva giustificata. Con particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio - per i quali restano impregiudicate le questioni dichiarate inammissibili nell'ambito dell'odierno giudizio incidentale di legittimità costituzionale - la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto, conquistate "attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa", rischia di essere compromessa, in contrasto con i princìpi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana. Pertanto la Corte costituzionale non può esimersi dal segnalare al Parlamento l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'àmbito di una organica revisione dell'intera materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare. (Precedenti citati: sentenza n. 106 del 1996).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte