Sentenza 160/2019 (ECLI:IT:COST:2019:160)
Massima numero 42422
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  17/04/2019;  Decisione del  17/04/2019
Deposito del 25/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42423  42424  42425  42426  42427


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Evenienze successive alla rimessione - Ininfluenza sul giudizio costituzionale pendente - Rilevanza e ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come convertito. Il potere esercitato dal TAR rimettente, contestualmente all'atto di rimessione, di sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione della Corte costituzionale, non si è esaurito per effetto della successiva pronuncia del Consiglio di Stato che ha respinto la domanda cautelare. La definizione dell'incidente cautelare non fa infatti venire meno la necessità per il rimettente di applicare la norma censurata per decidere sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sull'azione di annullamento (sollevata dalle parti resistenti nel giudizio a quo) e, in ogni caso, le vicende del provvedimento cautelare successive all'ordinanza di rimessione, compresa la sua riforma in appello, non sono idonee a produrre effetti sul giudizio costituzionale.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudizio incidentale di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio a quo, nel senso che non risente delle vicende successive all'atto di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La rilevanza della questione deve quindi essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 242 del 2014, n. 164 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011 e n. 42 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/08/2003  n. 220  art. 2  co. 1

decreto-legge  19/08/2003  n. 220  art. 2  co. 2

legge  17/10/2003  n. 280  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 18