Sentenza 160/2019 (ECLI:IT:COST:2019:160)
Massima numero 42423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  17/04/2019;  Decisione del  17/04/2019
Deposito del 25/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42422  42424  42425  42426  42427


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente delle ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale - Sufficienza ai fini del controllo della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come convertito. La motivazione offerta del rimettente, incentrata sul carattere decisivo della questione preliminare e sulla necessità, per risolverla, di applicare la normativa censurata, è sufficiente a dare conto della rilevanza, non essendo richiesta a tali fini una delibazione nel merito della domanda di annullamento della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente nel processo principale, la cui cognizione da parte del giudice a quo è preclusa dalla stessa normativa censurata.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale, essendo a tal fine sufficiente la non implausibilità delle ragioni addotte. (Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2018, n. 93 del 2018, n. 39 del 2018 e n. 32 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/08/2003  n. 220  art. 2  co. 1

decreto-legge  19/08/2003  n. 220  art. 2  co. 2

legge  17/10/2003  n. 280  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte