Sentenza 160/2019 (ECLI:IT:COST:2019:160)
Massima numero 42424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  17/04/2019;  Decisione del  17/04/2019
Deposito del 25/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42422  42423  42425  42426  42427


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Riproposizione di questione analoga ad altra già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale - Assenza di nuovi argomenti - Eventuale causa di pronuncia di manifesta infondatezza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come convertito, in quanto il rimettente si sarebbe limitato a criticare la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2011 (con cui è stata dichiarata la non fondatezza di questione analoga in riferimento ai medesimi parametri costituzionali) senza sottoporre alla stessa nuovi elementi o argomentazioni rispetto a quelli già a suo tempo da essa esaminati. La riproposizione di questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate non comporta, anche in mancanza di nuovi argomenti che possano militare nel senso di una diversa soluzione, l'inammissibilità delle questioni stesse ma, in ipotesi, la loro manifesta infondatezza. (Precedenti citati: ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017, n. 138 del 2017, n. 91 del 2017 e n. 290 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/08/2003  n. 220  art. 2  co. 1

decreto-legge  19/08/2003  n. 220  art. 2  co. 2

legge  17/10/2003  n. 280  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte