Sentenza 160/2019 (ECLI:IT:COST:2019:160)
Massima numero 42424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
17/04/2019; Decisione del
17/04/2019
Deposito del 25/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Riproposizione di questione analoga ad altra già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale - Assenza di nuovi argomenti - Eventuale causa di pronuncia di manifesta infondatezza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Riproposizione di questione analoga ad altra già dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale - Assenza di nuovi argomenti - Eventuale causa di pronuncia di manifesta infondatezza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come convertito, in quanto il rimettente si sarebbe limitato a criticare la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2011 (con cui è stata dichiarata la non fondatezza di questione analoga in riferimento ai medesimi parametri costituzionali) senza sottoporre alla stessa nuovi elementi o argomentazioni rispetto a quelli già a suo tempo da essa esaminati. La riproposizione di questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate non comporta, anche in mancanza di nuovi argomenti che possano militare nel senso di una diversa soluzione, l'inammissibilità delle questioni stesse ma, in ipotesi, la loro manifesta infondatezza. (Precedenti citati: ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017, n. 138 del 2017, n. 91 del 2017 e n. 290 del 2016).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, come convertito, in quanto il rimettente si sarebbe limitato a criticare la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2011 (con cui è stata dichiarata la non fondatezza di questione analoga in riferimento ai medesimi parametri costituzionali) senza sottoporre alla stessa nuovi elementi o argomentazioni rispetto a quelli già a suo tempo da essa esaminati. La riproposizione di questioni identiche a quelle già dichiarate non fondate non comporta, anche in mancanza di nuovi argomenti che possano militare nel senso di una diversa soluzione, l'inammissibilità delle questioni stesse ma, in ipotesi, la loro manifesta infondatezza. (Precedenti citati: ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017, n. 138 del 2017, n. 91 del 2017 e n. 290 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/08/2003
n. 220
art. 2
co. 1
decreto-legge
19/08/2003
n. 220
art. 2
co. 2
legge
17/10/2003
n. 280
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte