Sentenza 160/2019 (ECLI:IT:COST:2019:160)
Massima numero 42425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
17/04/2019; Decisione del
17/04/2019
Deposito del 25/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Titolo
Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive - Tutela di annullamento - Riserva al giudice sportivo - Possibilità di proporre al giudice amministrativo la sola domanda di risarcimento del danno - Denunciata violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi - Bilanciamento non irragionevole con il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari sportive - Tutela di annullamento - Riserva al giudice sportivo - Possibilità di proporre al giudice amministrativo la sola domanda di risarcimento del danno - Denunciata violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi - Bilanciamento non irragionevole con il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost. - dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., nella legge n. 280 del 2003, in base al quale, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive, è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento, in quanto riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la precedente pronuncia della Corte costituzionale n. 49 del 2011 - con cui è stata dichiarata non fondata questione analoga - non ha limitato la propria trattazione alla sola questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., ma ha considerato in modo unitario e sistematico la compatibilità della normativa censurata anche con gli artt. 103 e 113 Cost. e, in questa prospettiva, ha esteso la sua analisi al profilo della pienezza e dell'effettività della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi. La scelta legislativa di escludere l'annullamento dei provvedimenti del giudice sportivo è frutto del bilanciamento non irragionevole fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 103 e 113 Cost.) e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (art. 2 e 18 Cost.), poiché la normativa contestata, nell'interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria dalla Corte costituzionale, tiene ferma la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, rimanendo esclusa la sola possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente su tale autonomia. (Precedente specifico citato: sentenza n. 49 del 2011).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost. - dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., nella legge n. 280 del 2003, in base al quale, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive, è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento, in quanto riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la precedente pronuncia della Corte costituzionale n. 49 del 2011 - con cui è stata dichiarata non fondata questione analoga - non ha limitato la propria trattazione alla sola questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., ma ha considerato in modo unitario e sistematico la compatibilità della normativa censurata anche con gli artt. 103 e 113 Cost. e, in questa prospettiva, ha esteso la sua analisi al profilo della pienezza e dell'effettività della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi. La scelta legislativa di escludere l'annullamento dei provvedimenti del giudice sportivo è frutto del bilanciamento non irragionevole fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 103 e 113 Cost.) e le esigenze di salvaguardia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (art. 2 e 18 Cost.), poiché la normativa contestata, nell'interpretazione offerta dal diritto vivente e fatta propria dalla Corte costituzionale, tiene ferma la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, rimanendo esclusa la sola possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente su tale autonomia. (Precedente specifico citato: sentenza n. 49 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/08/2003
n. 220
art. 2
co. 1
decreto-legge
19/08/2003
n. 220
art. 2
co. 2
legge
17/10/2003
n. 280
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte