Sentenza 160/2019 (ECLI:IT:COST:2019:160)
Massima numero 42427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  17/04/2019;  Decisione del  17/04/2019
Deposito del 25/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42422  42423  42424  42425  42426


Titolo
Sport - Natura originaria e autonoma dell'ordinamento giuridico sportivo - Limiti e condizioni per l'intervento del legislatore statale - Bilanciamento dell'autonomia di tale ordinamento con le altre garanzie costituzionali.

Testo

L'ordinamento sportivo ha natura originaria e autonoma, presentando i tradizionali caratteri di un ordinamento giuridico (plurisoggettività, organizzazione e normazione propria). Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Conseguentemente, eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore, devono essere disciplinati bilanciando l'autonomia dell'ordinamento sportivo con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, presidiati dagli artt. 24, 103 e 113 Cost. A questo riguardo è dunque possibile giustificare scelte legislative che, senza comportare un sacrificio completo della garanzia della protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, la conformino in modo da evitare intromissioni con essa "non armoniche". (Nella specie, la Corte ha reputato non irragionevole il bilanciamento effettuato dal legislatore con l'art. 2, commi 1, lett. b, e 2, del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., nella legge n. 280 del 2003, in base al quale, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive, è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento, riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/08/2003  n. 220  art. 2  co. 1

decreto-legge  19/08/2003  n. 220  art. 2  co. 2

legge  17/10/2003  n. 280  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte