Sentenza 161/2019 (ECLI:IT:COST:2019:161)
Massima numero 41753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  19/03/2019;  Decisione del  19/03/2019
Deposito del 27/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  41754  41755  41756  41757  41758


Titolo
Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Esame preliminare di quelle per le quali il ricorrente ha interesse prioritario - Pronuncia sulle altre istanze solo "ove necessario".

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 5, nonché degli artt. 1, comma 3, 2, 3, 4 e 8, oltre che dell'intero d.lgs. n. 74 del 2018, emerge con chiarezza dalle conclusioni e può evincersi dal corpo motivazionale del ricorso che la Regione chiede, in via principale, che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni. Vertendo, pertanto, il suo interesse prioritario sull'esame di tali questioni, esse vanno affrontate preliminarmente, secondo l'ordine formulato dalla ricorrente, in quanto la stessa chiede solo "ove necessario" che la Corte costituzionale si pronunci sulle ulteriori istanze presentate.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  21/05/2018  n. 74  art.   co. 

decreto legislativo  21/05/2018  n. 74  art. 1  co. 3

decreto legislativo  21/05/2018  n. 74  art. 2  co. 

decreto legislativo  21/05/2018  n. 74  art. 3  co. 

decreto legislativo  21/05/2018  n. 74  art. 4  co. 

decreto legislativo  21/05/2018  n. 74  art. 8  co. 

decreto legislativo  21/05/2018  n. 74  art. 15  co. 5

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte