Agricoltura e zootecnia - Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Obbligo dell'Agenzia e degli altri organismi pagatori di avvalersi dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione delle competenze delle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. - dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 74 del 2018, che dispone che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli altri organismi pagatori si avvalgano dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). La disciplina in esame costituisce espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", per cui le sfere di attribuzione regionale come l'agricoltura e l'organizzazione amministrativa regionale non possono che arretrare a fronte dell'esigenza di funzionalità del sistema nazionale, assicurata solo attraverso una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei. L'utilizzo del medesimo sistema informativo serve, inoltre, a garantire l'efficienza dell'attività della pubblica amministrazione, ed in particolare il pieno e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'AGEA e degli altri organismi pagatori, grazie alla comunicabilità tra i diversi sistemi centrali e periferici. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2018, n. 251 del 2016, n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, occorre preliminarmente individuare l'ambito materiale al quale vanno ascritte le disposizioni impugnate, tenendo conto della loro ratio, oltre che della finalità del contenuto e dell'oggetto della disciplina. (Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 175 del 2016, n. 158 del 2016 e n. 245 del 2015).
La competenza statale nella materia relativa al "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" concerne le disposizioni strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. (Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2018, n. 284 del 2016, n. 251 del 2016, n. 23 del 2014 e n. 46 del 2013).