Sentenza 161/2019 (ECLI:IT:COST:2019:161)
Massima numero 41756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
19/03/2019; Decisione del
19/03/2019
Deposito del 27/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Titolo
Agricoltura e zootecnia - Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della normativa unionale, della competenza regionale in materia di agricoltura, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Richiamo al principio di leale collaborazione nell'adozione dello statuto dell'Agenzia.
Agricoltura e zootecnia - Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione della normativa unionale, della competenza regionale in materia di agricoltura, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni - Richiamo al principio di leale collaborazione nell'adozione dello statuto dell'Agenzia.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, primo e quarto comma, e 118, Cost., degli artt. 1, comma 3, 2, 3, 4 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2018, e, conseguentemente, dell'intero decreto legislativo, che recano l'assetto organizzativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e, in particolare, prevedono che l'Agenzia possa svolgere, separandole da quelle di coordinamento, le funzioni di organismo pagatore. La normativa impugnata presenta una serie di disposizioni ed "accorgimenti" idonei a garantire la separazione predetta, come richiesto dalla normativa evocata quale parametro interposto. Tali disposizioni, con riferimento alle funzioni di organismo pagatore, sono del resto residuali e temporanee (riguardando le Regioni che ancora non si sono dotate di un proprio organismo pagatore). L'accorpamento delle funzioni di controllo e vigilanza in capo al medesimo organismo che svolge le funzioni di interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per le questioni relative al FEAGA e al FEASR e di coordinamento degli organismi pagatori - auspicato dalla legge delega, e per la cui attuazione si rinvia allo statuto dell'Agenzia, rendendo evidente che l'attuazione dei princìpi e delle regole descritti dalla normativa impugnata debba rispondere pienamente ai canoni della leale collaborazione - è inoltre funzionale al perseguimento del buon andamento della pubblica amministrazione, in termini di efficienza ed economicità, senza determinare gli effetti distorsivi paventati dalla ricorrente.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, primo e quarto comma, e 118, Cost., degli artt. 1, comma 3, 2, 3, 4 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2018, e, conseguentemente, dell'intero decreto legislativo, che recano l'assetto organizzativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e, in particolare, prevedono che l'Agenzia possa svolgere, separandole da quelle di coordinamento, le funzioni di organismo pagatore. La normativa impugnata presenta una serie di disposizioni ed "accorgimenti" idonei a garantire la separazione predetta, come richiesto dalla normativa evocata quale parametro interposto. Tali disposizioni, con riferimento alle funzioni di organismo pagatore, sono del resto residuali e temporanee (riguardando le Regioni che ancora non si sono dotate di un proprio organismo pagatore). L'accorpamento delle funzioni di controllo e vigilanza in capo al medesimo organismo che svolge le funzioni di interlocutore unico nei confronti della Commissione europea per le questioni relative al FEAGA e al FEASR e di coordinamento degli organismi pagatori - auspicato dalla legge delega, e per la cui attuazione si rinvia allo statuto dell'Agenzia, rendendo evidente che l'attuazione dei princìpi e delle regole descritti dalla normativa impugnata debba rispondere pienamente ai canoni della leale collaborazione - è inoltre funzionale al perseguimento del buon andamento della pubblica amministrazione, in termini di efficienza ed economicità, senza determinare gli effetti distorsivi paventati dalla ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
21/05/2018
n. 74
art.
co.
decreto legislativo
21/05/2018
n. 74
art. 1
co. 3
decreto legislativo
21/05/2018
n. 74
art. 2
co.
decreto legislativo
21/05/2018
n. 74
art. 3
co.
decreto legislativo
21/05/2018
n. 74
art. 4
co.
decreto legislativo
21/05/2018
n. 74
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte