Ordinanza 162/2019 (ECLI:IT:COST:2019:162)
Massima numero 42645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
04/06/2019; Decisione del
04/06/2019
Deposito del 27/06/2019; Pubblicazione in G. U. 03/07/2019
Massime associate alla pronuncia:
42646
Titolo
Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale - Previsione, tra i soggetti ineleggibili, del direttore generale d'ateneo - Denunciata limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto di elettorato passivo e ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina nazionale e regionale - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale - Previsione, tra i soggetti ineleggibili, del direttore generale d'ateneo - Denunciata limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto di elettorato passivo e ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina nazionale e regionale - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, Cost., dal Tribunale di Palermo - dell'art. 10, comma 1-bis, della legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, che, nel disciplinare l'ambito soggettivo dell'ineleggibilità alla carica di deputato regionale, comprende, tra gli altri, il direttore generale di ateneo, o comunque il direttore generale dell'Università degli studi di Messina. L'ordinanza di rimessione omette di considerare l'evoluzione legislativa in materia di cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali derivante, per le Regioni ordinarie, dalla revisione dell'art. 122 Cost. e i riflessi della legge n. 165 del 2004 sull'autonomia legislativa regionale in materia elettorale, al fine di individuare nella disciplina statale l'espressione di un'esigenza di uniformità, tale da limitare anche la competenza primaria statutariamente attribuita alla Regione Siciliana. (Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018 e n. 143 del 2010).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, Cost., dal Tribunale di Palermo - dell'art. 10, comma 1-bis, della legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, che, nel disciplinare l'ambito soggettivo dell'ineleggibilità alla carica di deputato regionale, comprende, tra gli altri, il direttore generale di ateneo, o comunque il direttore generale dell'Università degli studi di Messina. L'ordinanza di rimessione omette di considerare l'evoluzione legislativa in materia di cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali derivante, per le Regioni ordinarie, dalla revisione dell'art. 122 Cost. e i riflessi della legge n. 165 del 2004 sull'autonomia legislativa regionale in materia elettorale, al fine di individuare nella disciplina statale l'espressione di un'esigenza di uniformità, tale da limitare anche la competenza primaria statutariamente attribuita alla Regione Siciliana. (Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2018 e n. 143 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
20/03/1951
n. 29
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte