Imposte e tasse - Anno d'imposta 2014 - Deducibilità del venti per cento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di Parma in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui consente, per l'anno d'imposta 2014, la deducibilità del venti per cento dell'IMU pagata sugli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Il rimettente non fornisce una sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, omettendo di precisare se la richiesta di rimborso afferisca, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, alla deduzione percentuale dell'IMU «relativa agli immobili strumentali», solo rispetto ai quali la disposizione censurata consente la deducibilità. Né spiega perché analoghi dubbi di costituzionalità non riguarderebbero i diversi regimi relativi ai precedenti periodi d'imposta, altrettanto rilevanti nella fattispecie al suo esame. (Precedente citato: sentenza n. 224 del 2018).