Commercio - Norme della Regione Calabria - Esercizio del commercio in forma itinerante - Limiti di sosta e obblighi di spostamento - Non applicabilità laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 4, comma 1, lett. c), della legge reg. Calabria n. 24 del 2018. L'impugnata disposizione regionale - aggiungendo, alla fine del comma 3 dell'art. 8 della legge reg. Calabria n. 18 del 1999, il periodo «i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore» - rende più flessibili i vincoli imposti al commercio in forma itinerante dalla previgente disciplina, per cui va ascritta alla competenza residuale delle Regioni in materia di commercio. Non vale ad attrarla nella competenza statale in materia di tutela della concorrenza il richiamo all'art. 28 del d.lgs. n. 114 del 1998, in quanto anch'esso è ascrivibile alla materia del commercio, in ragione dell'oggetto, della finalità e dell'intitolazione del testo normativo. Pertanto - in linea con quanto costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale - il citato d.lgs. n. 114 del 1998, antecedente alla riforma costituzionale del 2001, non trova applicazione per la Regione resistente, ma soltanto per quelle che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia. Né conducono ad esiti diversi le considerazioni circa la natura trasversale della materia "tutela della concorrenza" - suscettibile di investire settori eterogenei dell'ordinamento, tra cui anche ambiti riservati alla competenza legislativa regionale residuale, compresa quella in materia di commercio - in quanto l'impugnata disposizione regionale non determina la lamentata equiparazione tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e le attività commerciali in sede fissa (che godono della garanzia della disponibilità del luogo e del tempo in cui poter svolgere l'attività) e non è, pertanto, caratterizzata da una valenza anticoncorrenziale. (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017 e n. 247 del 2010; ordinanza n. 199 del 2006).
Per costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'individuazione della materia a cui deve ascriversi la disposizione oggetto di censura occorre far riferimento all'oggetto, alla ratio e alla finalità della stessa, tralasciando gli aspetti marginali e riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2019 e n. 116 del 2019).