Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio in via principale - Impugnativa rivolta nelle conclusioni del ricorso ad interi articoli - Riferibilità, in base al tenore delle censure, esclusivamente avverso alcuni commi - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 34, 37 e 39 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità formulata con riferimento a tutti i commi non oggetto di specifica censura. Dall'esame del ricorso emerge che il Presidente del Consiglio dei ministri, pur avendo impugnato l'intero art. 34, ha in effetti rivolto la sua censura esclusivamente avverso il comma 2; pur avendo impugnato l'intero art. 37, ha effettivamente censurato solo il comma 1; pur avendo impugnato l'intero art. 39, ha effettivamente censurato solo i commi 1 e 3. Ne consegue che i restanti commi 1 e da 3 a 20 dell'art. 34, i commi da 2 a 10 dell'art. 37 e il comma 2 dell'art. 39 sono estranei al thema decidendum delle questioni di legittimità costituzionale promosse, fatta salva la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione d'illegittimità in via consequenziale.