Sentenza 166/2019 (ECLI:IT:COST:2019:166)
Massima numero 42437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  21/05/2019;  Decisione del  21/05/2019
Deposito del 09/07/2019; Pubblicazione in G. U. 10/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42436  42438  42439  42440  42441  42442  42443  42444  42445  42446


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norme con funzione non meramente ricognitiva, né prive di portata precettiva - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. gli artt. 34, 37 e 39 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per difetto di interesse attuale, immediato e concreto all'impugnazione, relativamente alla lesione dei criteri di ripartizione delle competenze legislative statali. Poiché le norme censurate non hanno una funzione meramente ricognitiva, né sono comunque prive di portata precettiva, l'asserita suddetta lesione giustifica l'impugnativa in esame. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 83 del 2018, n. 63 del 2016, n. 254 del 2015, n. 77 del 2015, n. 230 del 2013, n. 346 del 2010, n. 52 del 2010 e n. 401 del 2007).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio promosso in via principale è giustificato dalla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 195 del 2017, n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  13/03/2018  n. 8  art. 34  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  13/03/2018  n. 8  art. 37  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  13/03/2018  n. 8  art. 39  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte