Ricorso in via principale - Indicazione adeguata dei parametri asseritamente violati, nonché dei relativi parametri interposti - Attinenza al merito della mancata indicazione dei parametri relativi all'autonomia statutaria della Regione resistente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 34, 37, 39 e 45 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, non sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per difetto di motivazione delle censure, anche sotto lo specifico profilo dell'esame delle competenze statutarie della Regione Sardegna. Il ricorso, oltre a indicare i parametri costituzionali asseritamente violati, contiene l'illustrazione delle disposizioni impugnate e della normativa statale interposta presa a riferimento, e individua nel discostamento delle prime dalla seconda la ragione della dedotta incostituzionalità. Il fatto poi che il ricorrente non abbia preso in considerazione anche le materie dell'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione di cui all'art. 3, lett. a), dello statuto e dell'organizzazione amministrativa di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., non attiene all'ammissibilità, ma al merito delle questioni, risolvendosi nell'individuazione del titolo di competenza cui ascrivere la disciplina impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2016, n. 199 del 2014 e n. 36 del 2013).
La natura di parametro interposto delle norme del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) riempie di contenuto i limiti statutari alla potestà legislativa regionale in materia di lavori pubblici (Precedenti citati: sentenze n. 263 del 2016 e n. 187 del 2013).