Appalti pubblici - Codice dei contatti pubblici - Ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ad autonomia speciale e Province autonome - Disciplina delle procedure di gara - Riconducibilità alla tutela della concorrenza, alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché a quelle di attuazione di partecipazione all'Unione europea - Disciplina della conclusione ed esecuzione del contratto - Riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile, ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale.
In tema di riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in ordine alle discipline, dettate dal codice dei contratti pubblici, della scelta del contraente nelle procedure ad evidenza pubblica e del perfezionamento del vincolo negoziale e della sua esecuzione, è pacifico che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono invece riconducibili all'ordinamento civile; esse, poi, recano princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e norme fondamentali di riforma economico-sociale. (Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2018, n. 263 del 2016, n. 269 del 2014, n. 187 del 2013, n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328 del 2011, n. 184 del 2011, n. 114 del 2011, n. 221 del 2010 e n. 45 del 2010).
È palese che una Regione, nell'esercizio della propria competenza residuale, non può derogare a tassative e ineludibili disposizioni riconducibili a competenze esclusive statali.
Non è da escludere in linea di principio che gli statuti possano incidere sulle competenze esclusive statali riservandole, in parte, alle autonomie speciali, ma ciò richiede una puntuale allegazione della loro esistenza e portata, in difetto della quale anche per esse non potrà non trovare applicazione la disciplina statale; al contrario, in presenza di tali competenze statutarie, occorrerà verificare se esse incontrino o meno i limiti propri della legislazione in questione, quali i principi dell'ordinamento giuridico, gli obblighi internazionali, gli interessi nazionali e le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. (Precedente citato: sentenza n. 119 del 2019).