Sentenza 152/2025 (ECLI:IT:COST:2025:152)
Massima numero 47049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/09/2025;  Decisione del  24/09/2025
Deposito del 16/10/2025; Pubblicazione in G. U. 22/10/2025
Massime associate alla pronuncia:  47046  47047  47048  47050


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica allargata – Contributo alla finanza pubblica – Contributo aggiuntivo richiesto alle regioni ordinarie per il quinquennio 2025-2029 – Importo, modalità e termini di contribuzione, riparto del contributo – Sanzioni per gli enti inadempienti – Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e dei principi di eguaglianza formale e sostanziale, di equilibro di bilancio, di buon andamento della P.A., di leale collaborazione nonché della disciplina della destinazione delle “risorse aggiuntive” – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni – Sollecito al legislatore, per le annualità successive, a coinvolgere la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, a ricorrere con prudenza al debito autorizzato e non contratto (DANC) nonché a rivedere il meccanismo nel senso di consentire anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento. (Classif. 036009).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, 119 e 120 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della leale collaborazione, dell’art. 1, commi 784, 786, 789, 790, 792 e 793, della legge n. 207 del 2024, che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e dell’osservanza dei vincoli derivanti dalla nuova governance economica europea, richiede alle regioni a statuto ordinario un contributo aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente. Più in particolare, attraverso disposizioni qualificate principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (comma 784) la disciplina prevede: i) l’importo del contributo (comma 786, primo periodo); ii) le modalità del riparto (comma 786, secondo e terzo periodo); iii) la necessaria iscrizione in bilancio di un fondo di importo pari al contributo dovuto, sul quale non è possibile disporre impegni di spesa (comma 789). Le disposizioni impugnate sono qualificabili come principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto il legislatore si è limitato a determinare l’importo complessivo dei contributi richiesti nel quinquennio, lasciando alle regioni margini di autonomia sulle voci di spesa cui applicare i risparmi; anche l’intervento sussidiario dello Stato si limita a quantificare gli importi complessivamente dovuti da ciascuna regione, senza aggiungere vincoli in ordine ai settori sui quali concentrare i contenimenti di spesa, salvo il rispetto della spesa costituzionalmente necessaria. Allo stesso modo la dinamica del contributo – che mantiene le risorse nel bilancio degli enti, pur vincolandone la destinazione – persegue correttamente l’obiettivo finalistico sotteso ai principi fondamentali del coordinamento dinamico della finanza pubblica. Le disposizioni nemmeno violano gli evocati parametri in ragione del mancato rispetto della sollecitazione, rivolta dalla Corte costituzionale al legislatore nella sentenza n. 195 del 2024, in merito al coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica: il fatto che il deposito di tale sentenza sia avvenuto successivamente all’acquisizione, da parte delle Commissioni bilancio, degli elementi informativi sui contenuti del d.d.l. di bilancio e la serrata scansione temporale per l’approvazione parlamentare di quest’ultimo fa sì che la pretesa di usufruire dell’apporto istruttorio della Conferenza non sarebbe stata in concreto esigibile. Ciò nonostante, il suo coinvolgimento deve essere ritenuto indefettibile già nella prossima manovra di bilancio, anche per fornire al Parlamento gli elementi istruttori necessari per assumere le decisioni. Con riferimento alla disciplina del riparto del contributo previsto, poi, la scelta del legislatore di adottare, in via sussidiaria, il criterio della spesa corrente non reca alcun vulnus ai detti parametri intendendo invece, vincolare la discrezionalità dell’autorità ministeriale tramite una grandezza che poggia su un dato oggettivo, riconducibile alle scelte gestionali del singolo ente. L’altra disposizione impugnata (comma 790) disciplina le modalità di contribuzione, prevedendo, in particolare: iv) modalità diverse di utilizzo del fondo appostato in bilancio; v) la possibilità di calcolare il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC). Quest’ultima scelta legislativa non risulta manifestamente irragionevole dal momento che, in ragione del mutamento del quadro normativo rispetto a quanto affermato nella sentenza n. 274 del 2017 della Corte costituzionale, oggi è ammessa, seppur con diverse misure precauzionali, la copertura delle spese di investimento con una modalità derogatoria della ordinaria necessità di utilizzare entrate giuridicamente accertate. Si segnala, tuttavia, la particolare prudenza che deve accompagnare la valorizzazione della prassi del ricorso al DANC, considerato che questo, nonostante le precauzioni, può comunque portare a distorsioni nell’utilizzo dei flussi di cassa. Con riferimento, poi, alla prevista preclusione, per le regioni in disavanzo, di finanziare investimenti con il fondo accantonato in bilancio non sono violati i principi di eguaglianza, formale e sostanziale, e di ragionevolezza, in quanto il meccanismo previsto mira a velocizzare la realizzazione del piano di rientro, il cui obbligo di ripiano risponde anche al principio di responsabilità nell’amministrazione delle risorse della collettività. Tuttavia, lo stesso si rivela eccessivamente rigido: si sollecita, pertanto, il legislatore, per le annualità successive a quella in corso, a rivederne l’eccessiva rigidità, consentendo anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento. Il citato comma 790, infine, non interferisce nemmeno con la disciplina speciale del ripiano del disavanzo maturato al 31 dicembre 2015, dal momento che è destinato a finanziare nuovi investimenti in un arco temporale nel quale la disciplina speciale avrà, in buona sostanza, esaurito la sua applicazione; né viola l’art. 119, quinto comma, Cost., in quanto il meccanismo del contributo previsto non determina un passaggio di risorse né dagli enti territoriali allo Stato, e neanche in senso inverso, a vantaggio degli enti in avanzo. Nemmeno le ulteriori disposizioni impugnate, che stabiliscono le sanzioni per gli enti inadempienti agli obblighi di accantonare il fondo e di trasmettere i rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (commi 792 e 793), comportano una violazione dei parametri evocati. Da un lato, infatti, spetta al legislatore statale, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, definire il sistema di sanzioni, naturale deterrente per ogni infrazione degli enti territoriali a tali vincoli. Dall’altro, le misure sono congegnate a un livello minimo, tale da escludere anche il contrasto con il principio di leale collaborazione: nel primo caso difetta un vero e proprio carattere afflittivo, dal momento che la disposizione si limita a stabilire che l’importo sia appostato nel fondo nell’esercizio successivo, mentre, nel secondo, la quantificazione della sanzione risulta contenuta in misura proporzionata a realizzare l’effetto deterrente. (Precedenti: S. 195/2024 - mass. 46554; S. 77/2019 - mass. 41953).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte