Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) di Campi Salentina - Passaggio alla Azienda sanitaria locale (ASL) di Lecce - Transito del relativo personale dipendente - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 231012).
È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 240 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che determina il passaggio della residenza sanitaria assistenziale (RSA) di Campi Salentina, fino ad allora gestita da una società privata, alla gestione pubblica mediante inserimento nell’organizzazione funzionale della Azienda sanitaria locale (ASL) di Lecce. Il ricorrente si limita, con motivazione meramente asservita, ad evocare tale parametro senza fornire una specifica e congrua indicazione delle ragioni del contrasto tra le disposizioni impugnate e la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. (Precedenti: S. 126/2025 - mass. 46977).