Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Accertamento di conformità - Requisiti - Necessario intervento statale su tutto il territorio nazionale - Conseguente impossibilità, per le regioni, di derogare ai presupposti, alle condizioni e ai limiti della disciplina statale della sanatoria degli abusi edilizi (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione autonoma Sardegna che disciplina la possibile sanatoria degli interventi edilizi in assenza di titolo o totale difformità derogando alla normativa statale). (Classif. 090010).
È compito dello Stato sia in sede di definizione dei principi fondamentali della materia del governo del territorio, sia in sede di adozione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale determinare, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i presupposti, le condizioni e i limiti della disciplina della sanatoria degli abusi edilizi. (Precedente: S. 125/2024 - mass. 46338).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 19 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 16, comma 3, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985. La novella impugnata dal Governo, derogando dall’art. 36 t.u. edilizia, che richiede la doppia conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della domanda, non offre al richiedente la possibilità di effettuare interventi volti a determinare tali condizioni. Il legislatore sardo ha, pertanto, esorbitato dai limiti della propria competenza legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica).