Sentenza 9/2026 (ECLI:IT:COST:2026:9)
Massima numero 47248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  05/11/2025;  Decisione del  05/11/2025
Deposito del 29/01/2026; Pubblicazione in G. U. 04/02/2026
Massime associate alla pronuncia:  47249  47250  47251


Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) di Campi Salentina - Passaggio alla Azienda sanitaria locale (ASL) di Lecce - Transito del relativo personale dipendente - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Carenza di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 231012).

Testo

È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 240 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che determina il passaggio della residenza sanitaria assistenziale (RSA) di Campi Salentina, fino ad allora gestita da una società privata, alla gestione pubblica mediante inserimento nell’organizzazione funzionale della Azienda sanitaria locale (ASL) di Lecce. Il ricorrente si limita, con motivazione meramente asservita, ad evocare tale parametro senza fornire una specifica e congrua indicazione delle ragioni del contrasto tra le disposizioni impugnate e la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. (Precedenti: S. 126/2025 - mass. 46977).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2024  n. 42  art. 240  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte