Sentenza 32/2026 (ECLI:IT:COST:2026:32)
Massima numero 47329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore CASSINELLI
Udienza Pubblica del  28/01/2026;  Decisione del  28/01/2026
Deposito del 19/03/2026; Pubblicazione in G. U. 25/03/2026
Massime associate alla pronuncia:  47330  47331


Titolo
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Istituto regolamentato dal legislatore in base al suo prudente apprezzamento discrezionale - Condizione - Necessità che la pena inflitta non superi un certo limite - Ammissibilità. (Classif. 210043).

Testo

La sospensione condizionale è istituto la cui disciplina resta rimessa all’apprezzamento discrezionale del legislatore in via generale ed astratta prima ancora che a quello del giudice, da compiersi caso per caso, tra cui vi rientra la scelta di aver fissato quale preliminare condizione per l’operatività dell’istituto che la pena inflitta non ecceda un certo limite. (Precedenti: S. 208/2024 - mass. 46450; S. 85/1997 - mass. 23202; O. 475/2002 - mass. 27369).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte