Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti FER – Privazione di efficacia dei provvedimenti e titoli abilitativi già rilasciati per impianti ricadenti su aree non idonee – Eccedenza dalle competenze statutarie, violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza, legittimo affidamento, certezza del diritto e della libertà di iniziativa economica, nonché dei principi fondamentali, anche di derivazione eurounitaria, volti alla massima diffusione di impianti di energia da fonti rinnovabili – Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi di decarbonizzazione e massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, degli artt. 3 e 4, lett. e), dello statuto speciale, nonché dei principi di legittimo affidamento, certezza del diritto e libertà di iniziativa economica, l’art. 1, comma 5, quarto periodo, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, là dove prevede che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee sono privi di efficacia. La disposizione impugnata dal Governo elide tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili in assenza di adeguate ragioni, di carattere tecnico o scientifico, così vanificando i costi sostenuti dagli operatori e gli obiettivi comuni di decarbonizzazione.