Eguaglianza (principio di) – In genere – Giudizio di eguaglianza in senso stretto (raffronto fra fattispecie) – Natura – Giudizio di relazione – Necessaria indicazione, da parte del giudice rimettente, di un tertium comparationis adeguato e omogeneo – Conseguenza della mancata indicazione – Inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disposizione del codice delle comunicazioni elettroniche che, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, esclude la necessità dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso). (Classif. 092001).
Il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l’identica disciplina e, all’inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti. (Precedenti: S. 164/2025 - mass. 47172; S. 7/2024 - mass. 45942; S. 43/2022 - mass. 44528; S. 276/2020 - mass. 42924; S. 241/2014 - mass. 38142; S. 5/2000 - mass. 25117; S. 89/1996).
Ai fini dell’ammissibilità della questione, è necessario che il giudice a quo, nel denunciare un trattamento differenziato di situazioni asseritamente uguali, indichi con sufficiente precisione quali sarebbero le situazioni eguali cui corrisponderebbe una disciplina diversa.
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 54-bis cod. comunicazioni elettroniche, nella parte in cui, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, esclude la necessità dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso prevista dall’art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927. Il rimettente, limitandosi a richiamare come termine di raffronto la realizzazione di altre opere pubbliche, senza assumere una specifica disciplina come tertium comparationis, non indica un termine di paragone adeguato e omogeneo alla stregua del quale valutare la denunciata disparità di trattamento).