Sentenza 166/2019 (ECLI:IT:COST:2019:166)
Massima numero 42441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
21/05/2019; Decisione del
21/05/2019
Deposito del 09/07/2019; Pubblicazione in G. U. 10/07/2019
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione autonoma Sardegna - Facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di nominare un responsabile del procedimento per le singole fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto pubblico ed un responsabile del procedimento per la fase di affidamento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Appalti pubblici - Norme della Regione autonoma Sardegna - Facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di nominare un responsabile del procedimento per le singole fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto pubblico ed un responsabile del procedimento per la fase di affidamento - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, secondo cui, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, si conferisce facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento. Ai sensi del successivo comma 3, l'unicità del centro di responsabilità procedimentale è garantita dal responsabile di progetto, per cui la disposizione impugnata non è in contrasto con il principio di responsabilità unica, posto dall'invocato art. 31, comma 1, del nuovo codice dei contratti a tutela di unitarie esigenze di trasparenza e funzionalità della procedura di gara, preordinata alla corretta formazione della volontà contrattuale dell'amministrazione, e di accentramento del regime della responsabilità dei funzionari. (Precedente citato: sentenza n. 43 del 2011).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., dell'art. 34, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, secondo cui, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, si conferisce facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento. Ai sensi del successivo comma 3, l'unicità del centro di responsabilità procedimentale è garantita dal responsabile di progetto, per cui la disposizione impugnata non è in contrasto con il principio di responsabilità unica, posto dall'invocato art. 31, comma 1, del nuovo codice dei contratti a tutela di unitarie esigenze di trasparenza e funzionalità della procedura di gara, preordinata alla corretta formazione della volontà contrattuale dell'amministrazione, e di accentramento del regime della responsabilità dei funzionari. (Precedente citato: sentenza n. 43 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
13/03/2018
n. 8
art. 34
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 18/04/2016
n. 50
art. 31
co. 1