Ordinanza 167/2019 (ECLI:IT:COST:2019:167)
Massima numero 42447
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
21/05/2019; Decisione del
21/05/2019
Deposito del 09/07/2019; Pubblicazione in G. U. 10/07/2019
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine della pubblica amministrazione - Limitazione dell'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della procura della Corte dei conti ai soli casi di sentenze di condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Successiva introduzione di singole disposizioni che consentono l'esercizio dell'azione in presenza di fatti di reato asseritamente meno gravi o anche di fatti non costituenti reato - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine della pubblica amministrazione - Limitazione dell'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della procura della Corte dei conti ai soli casi di sentenze di condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Successiva introduzione di singole disposizioni che consentono l'esercizio dell'azione in presenza di fatti di reato asseritamente meno gravi o anche di fatti non costituenti reato - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Liguria - dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., nella legge n. 102 del 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del d.l. n. 103 del 2009, conv., con modif., nella legge n. 141 del 2009, in base al quale le procure regionali della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo a seguito di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate, nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa e pertanto - pur all'interno di un complessivo disegno legislativo volto a ridurle, allo scopo di consentire un esercizio dell'attività di amministrazione più efficace ed efficiente - non è irragionevole l'identificazione di specifiche ipotesi di responsabilità, che si giustificano in ragione della loro specialità. (Precedenti citati: sentenza n. 355 del 2010; ordinanze n. 286 del 2011, n. 221 del 2011 e n. 219 del 2011).
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Liguria - dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., nella legge n. 102 del 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del d.l. n. 103 del 2009, conv., con modif., nella legge n. 141 del 2009, in base al quale le procure regionali della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo a seguito di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate, nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa e pertanto - pur all'interno di un complessivo disegno legislativo volto a ridurle, allo scopo di consentire un esercizio dell'attività di amministrazione più efficace ed efficiente - non è irragionevole l'identificazione di specifiche ipotesi di responsabilità, che si giustificano in ragione della loro specialità. (Precedenti citati: sentenza n. 355 del 2010; ordinanze n. 286 del 2011, n. 221 del 2011 e n. 219 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 30
legge
03/08/2009
n. 102
art.
co.
decreto-legge
03/08/2009
n. 103
art. 1
co. 1
legge
03/10/2009
n. 141
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte