Responsabilità amministrativa e contabile - Danno all'immagine della pubblica amministrazione - Limitazione dell'esercizio dell'azione di risarcimento da parte della procura della Corte dei conti ai soli casi di sentenze di condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - Esclusione di condotte che, pur estranee alle fattispecie delittuose indicate, sono caratterizzate da obiettivo disvalore - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e di buon andamento - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Liguria in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. - dell'art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., nella legge n. 102 del 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del d.l. n. 103 del 2009, conv. con modif. nella legge n. 141 del 2009, in base al quale le procure regionali della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo a seguito di sentenze irrevocabili di condanna pronunciate, nei confronti dei dipendenti di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (art. 7 della legge n. 97 del 2001). Rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa e pertanto - pur all'interno di un complessivo disegno legislativo volto a ridurle, allo scopo di consentire un esercizio dell'attività di amministrazione più efficace ed efficiente - non è irragionevole l'identificazione di specifiche ipotesi di responsabilità, che si giustificano in ragione della loro specialità. (Precedenti citati: sentenza n. 355 del 2010; ordinanze n. 286 del 2011, n. 221 del 2011 e n. 219 del 2011).