Sentenza 169/2019 (ECLI:IT:COST:2019:169)
Massima numero 42063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  05/06/2019;  Decisione del  05/06/2019
Deposito del 10/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  42064  42065


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Contestata deducibilità della violazione di parametro convenzionale - Rilievo attinente al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della legge n. 89 del 2001 - nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito - non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione in ordine alla deducibilità, nella specie, della violazione della norma convenzionale di cui all'art. 46, paragrafo 1, CEDU. La contestazione del rimettente, ancorché formulata in termini di eccezione di inammissibilità, non rileva come tale, attenendo più propriamente al merito della sollevata questione.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 2  co. 2

decreto-legge  22/06/2012  n. 83  art. 55  co. 1

legge  07/08/2012  n. 134  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 46  par. 1