Sentenza 182/2024 (ECLI:IT:COST:2024:182)
Massima numero 46540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  29/10/2024;  Decisione del  29/10/2024
Deposito del 19/11/2024; Pubblicazione in G. U. 20/11/2024
Massime associate alla pronuncia:  46538  46539


Titolo
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Provincia autonoma di Trento – Contributo di costruzione per l’abitazione principale – Esenzione – Requisito ostativo – Disponibilità, da parte del richiedente e del coniuge, di un alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale – Estensione di tale requisito negativo anche al convivente di fatto – Omessa previsione – Denunciata ingiustificata disparità di trattamento e violazione delle esigenze di tutela della famiglia – Inammissibilità delle questioni – Necessità che il legislatore provinciale provveda a una riforma sistematica di tale esenzioni. (Classif. 090010).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, implicando interventi di sistema sul complesso quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TRGA del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., del combinato disposto degli artt. 87, comma 4, lett. a), n. 2), e 90, comma 1, lett. d), della legge prov. Trento n. 15 del 2015, che dispongono un’esenzione dal contributo di costruzione per la realizzazione dell’abitazione principale (limitatamente ai primi 120 metri quadrati e se la residenza non è qualificabile come di lusso) quando il richiedente e il suo coniuge non siano già titolari del diritto di proprietà, o di altri diritti reali, su un alloggio idoneo alle esigenze familiari ubicato nel territorio provinciale. Le disposizioni censurate configurano norme di privilegio che esonerano il costruttore – oltre che dalla socializzazione del maggior valore che questi ricava – anche dagli oneri di urbanizzazione, ovvero dal costo che lo stesso pone a carico della collettività; e ciò senza che sia riscontrabile un effettivo interesse generale, non potendo essere qualificato tale, a priori, l’interesse individuale alla edificazione della prima abitazione. Ciò in un contesto in cui, peraltro, la Provincia autonoma di Trento è finanziata prevalentemente con compartecipazioni alle imposte nazionali – e solo in minima parte con uno sforzo fiscale autonomo – e l’esenzione prevista, che non trova eguali in altra legislazione regionale o provinciale, non è nemmeno strutturata in modo da interessarsi di situazioni di fragilità finendo, così, per porre a carico della fiscalità generale, e quindi anche delle persone a basso reddito, il costo determinato dalle costruzioni. Tuttavia, pur riconosciuta l’effettiva sussistenza dei vulnera al principio di ragionevolezza le modalità con cui essi possono essere superati sono molteplici, implicando interventi di sistema sul complesso quadro normativo; pertanto, questi sono rimessi alla discrezionalità del legislatore provinciale, che, nel rispetto del principio di ragionevolezza e sulla scorta dei modelli presenti nella disciplina statale, ha diverse opzioni a disposizione per ricondurre l’esenzione entro un binario costituzionalmente compatibile. È, pertanto, a lui rimesso provvedere, con sollecitudine, a una riforma sistematica di tale insieme di esenzioni. (Precedenti: S. 148/2024 - mass. 46369; S. 27/2024 - mass. 46006; S. 209/2022 - mass. 45103).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  04/08/2015  n. 15  art. 87  co. 4

legge della Provincia autonoma di Trento  04/08/2015  n. 15  art. 90  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte