Processo penale - Domanda di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Omesso deposito, da parte dell'imputato, dell'istanza di accelerazione del processo nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di durata ragionevole di cui alla legge n. 89 del 2001 - Esclusione del riconoscimento dell'indennizzo - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU in relazione al diritto ad un processo di ragionevole durata e al diritto a un ricorso effettivo - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU - l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 134 del 2012. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, nello stabilire che non è riconosciuto alcun indennizzo quando l'imputato non abbia depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di sua ragionevole durata di cui all'art. 2, comma 2-bis, della "legge Pinto", contrasta con l'esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali, la cui violazione comporta, per interposizione, quella dell'art. 117, primo comma, Cost. La suddetta istanza - non diversamente dall'istanza di prelievo nel processo amministrativo, la cui mancata presentazione costituiva motivo di improponibilità della domanda di indennizzo ex "legge Pinto", prima che l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come conv., venisse dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 34 del 2019 - non costituisce infatti un adempimento necessario, ma una mera facoltà dell'imputato e non ha efficacia effettivamente acceleratoria del processo, potendo quest'ultimo, pur a fronte di una siffatta istanza, proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità del ricorrente. La mancata presentazione dell'istanza può, tuttavia, eventualmente assumere rilievo, come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell'interesse al processo del richiedente, ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo. (Precedente citato: sentenza n. 34 del 2019).