Sentenza 170/2019 (ECLI:IT:COST:2019:170)
Massima numero 40707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
16/04/2019; Decisione del
16/04/2019
Deposito del 10/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo della norma censurata - Inapplicabilità nel giudizio amministrativo a quo in base al principio tempus regit actum - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo della norma censurata - Inapplicabilità nel giudizio amministrativo a quo in base al principio tempus regit actum - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Lo ius superveniens recato dal sopravvenuto d.lgs. n. 228 del 2017 non esige la restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 nonché degli artt. da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, sollevate dai TAR Abruzzo, Veneto e Molise. Nei giudizi a quibus, infatti, si discute della legittimità di provvedimenti amministrativi da valutare, alla luce del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione. Inoltre, il richiamato ius superveniens non altera la disciplina censurata sotto i profili per i quali ne è denunciata l'illegittimità costituzionale, con la conseguenza che rimangono attuali le valutazioni compiute dai rimettenti. (Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019, sulla rilevanza delle questioni sollevate nei giudizi impugnatori).
Lo ius superveniens recato dal sopravvenuto d.lgs. n. 228 del 2017 non esige la restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 nonché degli artt. da 7 a 19 del d.lgs. n. 177 del 2016, sollevate dai TAR Abruzzo, Veneto e Molise. Nei giudizi a quibus, infatti, si discute della legittimità di provvedimenti amministrativi da valutare, alla luce del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione. Inoltre, il richiamato ius superveniens non altera la disciplina censurata sotto i profili per i quali ne è denunciata l'illegittimità costituzionale, con la conseguenza che rimangono attuali le valutazioni compiute dai rimettenti. (Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019, sulla rilevanza delle questioni sollevate nei giudizi impugnatori).
Atti oggetto del giudizio
legge
07/08/2015
n. 124
art. 8
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 7
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 8
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 9
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 10
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 11
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 12
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 13
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 14
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 15
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 16
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 17
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 18
co.
decreto legislativo
19/08/2016
n. 177
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte