Sentenza 170/2019 (ECLI:IT:COST:2019:170)
Massima numero 40714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
16/04/2019; Decisione del
16/04/2019
Deposito del 10/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Titolo
Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Delega al Governo in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato - Assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri - Denunciata genericità dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione - Insussistenza - Facoltà di attribuire con la delega di riassetto la scelta tra una pluralità di soluzioni al legislatore delegato - Non fondatezza delle questioni.
Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Delega al Governo in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato - Assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri - Denunciata genericità dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione - Insussistenza - Facoltà di attribuire con la delega di riassetto la scelta tra una pluralità di soluzioni al legislatore delegato - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015, censurato dai TAR Abruzzo, Molise e Veneto - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - in quanto avrebbe conferito una delega "in bianco", non perimetrando la discrezionalità del Governo in ordine all'alternativa di sciogliere o meno il Corpo forestale dello Stato e non individuando la forza di polizia in cui farlo confluire. La legge di delega n. 124 del 2015 e il d.lgs. n. 177 del 2016 hanno dato luogo a una riorganizzazione assai complessa, che incide in profondità sulle strutture e sul personale di tutte le forze di polizia. In tale contesto, la delega, contemplando espressamente l'eventualità dell'assorbimento del Corpo forestale "in altra Forza di polizia", consente che essa possa essere individuata nell'Arma dei carabinieri, rientrante nel novero delle forze di polizia secondo il quadro normativo di riferimento. La volontà del legislatore delegante di consentire la soluzione del passaggio all'Arma dei carabinieri, si ricava, peraltro, anche dalle risultanze dei lavori preparatori. In presenza di una delega di riassetto così incisiva - e dunque non di mero riordino - non può essere precluso al legislatore delegante di attribuire a quello delegato una scelta tra più opzioni possibili, lasciando aperta, nell'ambito di criteri volti a rendere efficienti le funzioni oggetto di trasferimento, una pluralità di soluzioni, tutte egualmente rimesse alla discrezionalità del Governo nell'attuazione della legge di delega, secondo un disegno procedurale coerente con l'art. 76 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 229 del 2018 e n. 51 del 2017).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 124 del 2015, censurato dai TAR Abruzzo, Molise e Veneto - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - in quanto avrebbe conferito una delega "in bianco", non perimetrando la discrezionalità del Governo in ordine all'alternativa di sciogliere o meno il Corpo forestale dello Stato e non individuando la forza di polizia in cui farlo confluire. La legge di delega n. 124 del 2015 e il d.lgs. n. 177 del 2016 hanno dato luogo a una riorganizzazione assai complessa, che incide in profondità sulle strutture e sul personale di tutte le forze di polizia. In tale contesto, la delega, contemplando espressamente l'eventualità dell'assorbimento del Corpo forestale "in altra Forza di polizia", consente che essa possa essere individuata nell'Arma dei carabinieri, rientrante nel novero delle forze di polizia secondo il quadro normativo di riferimento. La volontà del legislatore delegante di consentire la soluzione del passaggio all'Arma dei carabinieri, si ricava, peraltro, anche dalle risultanze dei lavori preparatori. In presenza di una delega di riassetto così incisiva - e dunque non di mero riordino - non può essere precluso al legislatore delegante di attribuire a quello delegato una scelta tra più opzioni possibili, lasciando aperta, nell'ambito di criteri volti a rendere efficienti le funzioni oggetto di trasferimento, una pluralità di soluzioni, tutte egualmente rimesse alla discrezionalità del Governo nell'attuazione della legge di delega, secondo un disegno procedurale coerente con l'art. 76 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 229 del 2018 e n. 51 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
07/08/2015
n. 124
art. 8
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte