Giudizio costituzionale - Oggetto - Leggi regionali emanate prima della riforma del Titolo V - Parametri evocabili - Necessità, anzitutto, di riferirsi ai parametri vigenti al momento dell'emanazione della normativa censurata (principio di continuità) - Verifica, in tal caso, della persistenza dei limiti trasversali tesi a garantire l'uniformità di disciplina nel territorio nazionale - Possibilità ulteriore, con adeguata motivazione, di evocare i nuovi parametri. (Classif. 111006).
Nello scrutinio di leggi regionali emanate prima della riforma del Titolo V, censurate per violazione dei nuovi parametri di riparto delle competenze, la Corte – lungi dall’affermare un principio generale in ordine all’applicabilità del vecchio o del nuovo Titolo V – verifica la persistenza, nel passaggio dall’uno all’altro sistema di riparto, di limiti posti sin dall’origine all’esercizio della potestà legislativa regionale; persistenza che si rileva, in particolare, nei limiti trasversali, tesi a garantire l’uniformità di disciplina nel territorio nazionale. In tale caso è onere del rimettente motivare, a pena d’inammissibilità, in ordine alle ragioni dell’evocazione dei nuovi parametri. Rimane, in ogni caso, ferma la riferibilità dello scrutinio ai parametri in vigore al momento dell’emanazione della normativa censurata, nel rispetto del principio di continuità, secondo cui le norme regionali adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale mantengono la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall’autorità dotata di competenza nel nuovo sistema. (Precedenti: S. 8/2024 - mass. 45945; S. 2/2024; S. 132/2023; S. 52/2022 - mass. 44536; S. 189/2021 - mass. 44320; S. 244/2020 - mass. 43118; S. 189/2020 - mass. 42387, S. 265/2013 - mass. 37435; S. 282/2004 - mass. 28728. 247/2016 - mass. 39140).