Sentenza 170/2019 (ECLI:IT:COST:2019:170)
Massima numero 40716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  16/04/2019;  Decisione del  16/04/2019
Deposito del 10/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  40707  40708  40709  40710  40711  40712  40713  40714  40715  40717  40718


Titolo
Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Delega al Governo in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato - Assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri - Adozione del decreto legislativo di attuazione previo parere della conferenza unificata anziché previa intesa - Denunciata lesione delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste - Insussistenza - Riconducibilità della delega a materie di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015, censurato dal TAR Molise - in riferimento agli artt. 5, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost. - nella parte in cui delega il Governo a provvedere alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato con decreto legislativo adottato previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata, nonostante la materia agricoltura e foreste ricada nella competenza legislativa regionale residuale. Contrariamente alla tesi del rimettente, la riforma non incide su competenze statali e regionali inestricabilmente connesse, bensì su ambiti materiali di esclusiva competenza statale, senza innovare le funzioni amministrative che il Corpo forestale esercita in ambito regionale. La disciplina delle forze di polizia è infatti riconducibile, dal punto di vista organizzativo e del personale, alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato" (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.), e, sotto il profilo funzionale, alle materie "ordine pubblico e sicurezza" e "ordinamento penale" (art. 117, secondo comma, lett. h, ed l, Cost.); né rileva il richiamo alle funzioni regionali esercitate avvalendosi del Corpo forestale, poiché la materia forestale di competenza regionale è limitata alla funzione economico-produttiva del patrimonio boschivo, mentre i profili ambientali sono ascritti alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.). La possibilità (peraltro contemplata espressamente dall'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016) di accordi di collaborazione e coordinamento con le Regioni nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g) ed h), Cost. esclude il pericolo che, a fronte dell'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, le singole Regioni siano indotte a dotarsi di autonomi corpi di polizia amministrativa, onerando del relativo costo i propri bilanci. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016 e n. 278 del 2010; sentenze n. 81 del 2017, n. 89 del 2015, n. 118 del 2013, n. 35 del 2011, n. 274 del 2010, n. 226 del 2010, n. 167 del 2010, n. 104 del 2010 e n. 327 del 2006; sentenza n. 105 del 2008).

Atti oggetto del giudizio

legge  07/08/2015  n. 124  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte