Amministrazione pubblica - "Riforma Madia" - Delega al Governo in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato - Assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri - Denunciata coartata militarizzazione del personale - Insussistenza - Correttezza del bilanciamento di interessi operato dal legislatore delegato - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 7 a 19 e degli artt. da 7 a 14 e 18 del d.lgs. n. 177 del 2016, censurati - rispettivamente, dai TAR Abruzzo e Molise in riferimento agli artt. 2, 3 e 4 Cost. e dal TAR Veneto in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. - in quanto, prevedendo un meccanismo di assunzione "non pienamente volontario" dello status di militare, lederebbero la libertà di "autodeterminazione" in ambito lavorativo e i diritti del personale del Corpo forestale in maniera sproporzionata rispetto allo scopo dell'efficienza del servizio da rendere. Premesso che non può essere configurato un diritto fondamentale incomprimibile al mantenimento del posto di lavoro, la riforma in esame non prevede licenziamenti, bensì lascia al personale che scelga di non transitare nell'Arma dei carabinieri e che non venga successivamente assegnato alle altre forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la facoltà di richiedere il passaggio, in contingente limitato, ad altra amministrazione statale. Solo in via residuale - e assolutamente fisiologica - è previsto il collocamento "in disponibilità" del personale che non abbia optato per la riassegnazione all'amministrazione individuata (con diritto a un'indennità, pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, per la durata massima di ventiquattro mesi). L'assenza di un meccanismo coercitivo al passaggio dallo status civile a quello militare (quest'ultimo implicante l'assunzione di obblighi e doveri e la limitazione di alcune prerogative che la Costituzione garantisce ad altri cittadini) e l'esigenza di assicurare un maggiore livello di efficienza agli stessi servizi, già svolti dal Corpo forestale e ora assegnati all'Arma dei carabinieri, costituiscono elementi decisivi per ritenere la correttezza del bilanciamento tra interessi antagonisti (maggiore efficienza della tutela ambientale, adeguata salvaguardia delle posizioni lavorative del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale e migliore utilizzazione delle risorse economiche disponibili) che il legislatore delegato si è trovato a esprimere nell'ambito della concreta attuazione della riforma. (Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 202 del 2016, n. 388 del 2004, n. 194 del 1976 e n. 45 del 1965; sentenza n. 120 del 2018, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1475 cod. ordinamento militare, che non consentiva ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale).
Dal riconoscimento della rilevanza costituzionale del lavoro non può derivare - quando siano in gioco altri interessi e altre esigenze sociali - l'assoluta prevalenza della stabilità del posto. (Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 202 del 2016, n. 388 del 2004, n. 194 del 1976 e n. 45 del 1965).