Sentenza 171/2019 (ECLI:IT:COST:2019:171)
Massima numero 41761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/06/2019;  Decisione del  05/06/2019
Deposito del 10/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  41759  41760  41762


Titolo
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione in ordine alle ragioni della censura - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficienza e oscurità della motivazione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione resistente, il ricorrente espone, con motivazione sufficiente, le ragioni della sua censura in riferimento al parametro evocato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  19/06/2018  n. 5  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte