Sentenza 171/2019 (ECLI:IT:COST:2019:171)
Massima numero 41761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 10/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Titolo
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione in ordine alle ragioni della censura - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione in ordine alle ragioni della censura - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficienza e oscurità della motivazione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione resistente, il ricorrente espone, con motivazione sufficiente, le ragioni della sua censura in riferimento al parametro evocato.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018., non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per insufficienza e oscurità della motivazione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione resistente, il ricorrente espone, con motivazione sufficiente, le ragioni della sua censura in riferimento al parametro evocato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
19/06/2018
n. 5
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte