Sentenza 171/2019 (ECLI:IT:COST:2019:171)
Massima numero 41762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 10/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Titolo
Caccia - Norme della Regione Piemonte - Calendario venatorio e disposizioni relative alla stagione venatoria - Adozione da parte della Giunta regionale con proprio provvedimento - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Caccia - Norme della Regione Piemonte - Calendario venatorio e disposizioni relative alla stagione venatoria - Adozione da parte della Giunta regionale con proprio provvedimento - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018, che prevede che la Giunta regionale adotti con proprio provvedimento, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria. È esclusa la possibilità che la disposizione impugnata determini un aumento delle specie cacciabili, sia perché essa prevede il necessario rispetto dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992, che non lo prevede, sia in virtù del coordinamento dell'impugnata disposizione con l'art. 2 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018 - al cui rispetto la Giunta regionale è tenuta nell'adozione del calendario venatorio - che ha esteso le "specie non cacciabili", dettando una disciplina più rigorosa rispetto a quella statale. (Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019).
È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018, che prevede che la Giunta regionale adotti con proprio provvedimento, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria. È esclusa la possibilità che la disposizione impugnata determini un aumento delle specie cacciabili, sia perché essa prevede il necessario rispetto dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992, che non lo prevede, sia in virtù del coordinamento dell'impugnata disposizione con l'art. 2 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018 - al cui rispetto la Giunta regionale è tenuta nell'adozione del calendario venatorio - che ha esteso le "specie non cacciabili", dettando una disciplina più rigorosa rispetto a quella statale. (Precedente citato: sentenza n. 7 del 2019).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
19/06/2018
n. 5
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18