Sentenza 172/2019 (ECLI:IT:COST:2019:172)
Massima numero 41175
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
20/06/2019; Decisione del
20/06/2019
Deposito del 10/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Massime associate alla pronuncia:
41176
Titolo
Procedimento civile - Esecuzione civile - Pignoramento presso terzi - Contestazione della dichiarazione del terzo - Risoluzione da parte del giudice dell'esecuzione, in contraddittorio, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa nonché del contenuto della legge di bilancio - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Esecuzione civile - Pignoramento presso terzi - Contestazione della dichiarazione del terzo - Risoluzione da parte del giudice dell'esecuzione, in contraddittorio, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa nonché del contenuto della legge di bilancio - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, Cost. - dell'art. 548 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1, comma 20, n. 3), della legge n. 228 del 2012 e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lett. m-bis), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui, con riferimento alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, stabilisce le forme del nuovo procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in caso di "contestazioni" sulla sua dichiarazione. Come risulta dalla motivazione delle ordinanze di rimessione, le censure investono, di fatto, il solo art. 549 cod. proc. civ., che attiene alla ipotesi di "contestata dichiarazione del terzo", e non anche il pure richiamato nuovo art. 548 cod. proc. civ., che disciplina la diversa ipotesi in cui "il terzo non compare all'udienza stabilita".
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, Cost. - dell'art. 548 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1, comma 20, n. 3), della legge n. 228 del 2012 e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lett. m-bis), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui, con riferimento alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, stabilisce le forme del nuovo procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in caso di "contestazioni" sulla sua dichiarazione. Come risulta dalla motivazione delle ordinanze di rimessione, le censure investono, di fatto, il solo art. 549 cod. proc. civ., che attiene alla ipotesi di "contestata dichiarazione del terzo", e non anche il pure richiamato nuovo art. 548 cod. proc. civ., che disciplina la diversa ipotesi in cui "il terzo non compare all'udienza stabilita".
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 548
co.
legge
24/12/2012
n. 228
art. 1
co. 20
decreto-legge
27/06/2015
n. 83
art. 13
co. 1
legge
06/08/2015
n. 132
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 6
Costituzione
art. 111
co. 7
Altri parametri e norme interposte