Sentenza 172/2019 (ECLI:IT:COST:2019:172)
Massima numero 41176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
20/06/2019; Decisione del
20/06/2019
Deposito del 10/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Massime associate alla pronuncia:
41175
Titolo
Procedimento civile - Esecuzione civile - Pignoramento presso terzi - Contestazione della dichiarazione del terzo - Risoluzione da parte del giudice dell'esecuzione, in contraddittorio, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa nonché del contenuto della legge di bilancio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Procedimento civile - Esecuzione civile - Pignoramento presso terzi - Contestazione della dichiarazione del terzo - Risoluzione da parte del giudice dell'esecuzione, in contraddittorio, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, del giusto processo, del contraddittorio, del diritto di difesa nonché del contenuto della legge di bilancio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, Cost. - dell'art. 549 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1, comma 20, n. 4, della legge n. 228 del 2012 e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lett. m-ter, del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015), nella parte in cui, con riferimento alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, stabilisce le forme del nuovo procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in caso di "contestazioni" sulla sua dichiarazione. Il legislatore, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità ad esso riservato in materia processuale, e secondo una logica non estranea al sistema del codice di rito, ha scelto di fare ricorso ad una istruttoria deformalizzata in vista dell'obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare, nel rispetto dei principi fondamentali che governano il processo, la "ragionevole durata" dello stesso. Deve inoltre considerarsi che il creditore procedente deve necessariamente enunciare le ragioni dell'istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti, e che gli accertamenti reputati necessari dal giudice devono essere compiuti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. Il procedimento in questione, peraltro, si conclude con una ordinanza succintamente motivata, impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nonché soggetta anche al ricorso straordinario per Cassazione. Infine, avverso l'esecuzione proposta sulla base dell'ordinanza di assegnazione, il terzo può ancora avvalersi della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2018 e n. 191 del 2016; ordinanza n. 64 del 2017, di restituzione degli atti allo stesso rimettente per ius superveniens).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, Cost. - dell'art. 549 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1, comma 20, n. 4, della legge n. 228 del 2012 e come successivamente riformulato dall'art. 13, comma 1, lett. m-ter, del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015), nella parte in cui, con riferimento alla procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, stabilisce le forme del nuovo procedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato in caso di "contestazioni" sulla sua dichiarazione. Il legislatore, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità ad esso riservato in materia processuale, e secondo una logica non estranea al sistema del codice di rito, ha scelto di fare ricorso ad una istruttoria deformalizzata in vista dell'obiettivo, di rilievo costituzionale, di assicurare, nel rispetto dei principi fondamentali che governano il processo, la "ragionevole durata" dello stesso. Deve inoltre considerarsi che il creditore procedente deve necessariamente enunciare le ragioni dell'istanza, in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti, e che gli accertamenti reputati necessari dal giudice devono essere compiuti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. Il procedimento in questione, peraltro, si conclude con una ordinanza succintamente motivata, impugnabile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. nonché soggetta anche al ricorso straordinario per Cassazione. Infine, avverso l'esecuzione proposta sulla base dell'ordinanza di assegnazione, il terzo può ancora avvalersi della opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2018 e n. 191 del 2016; ordinanza n. 64 del 2017, di restituzione degli atti allo stesso rimettente per ius superveniens).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 549
co.
legge
24/12/2012
n. 228
art. 1
co. 20
decreto-legge
27/06/2015
n. 83
art. 13
co. 1
legge
06/08/2015
n. 132
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 6
Costituzione
art. 111
co. 7
Altri parametri e norme interposte