Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Finalità - Garanzia della libertà d'iniziativa economica privata e protezione della collettività, in linea con la nozione europea - Affidamento della sua tutela alla potestà legislativa esclusiva statale - Conseguente divieto, per le regioni, di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (in particolare: del servizio di NCC). (Classif. 216038).
Dall’interpretazione della libertà di concorrenza quale manifestazione della libertà d’iniziativa economica privata, si è passati a una nozione più ampia, che ha una duplice finalità: integra la libertà di iniziativa economica – che spetta nella stessa misura a tutti gli imprenditori – ed è diretta alla protezione della collettività, in quanto una pluralità di imprenditori in concorrenza giova a migliorare la qualità dei prodotti e a contenerne i prezzi. (Precedenti: S. 94/2013 - mass. 37078; S. 270/2010 - mass. 34885; S. 241/1990 - mass. 16006; S. 223/1982 - mass. 9535; S. 97/1969; S. 46/1963 - mass. 3302).
Con l’ampliamento delle attribuzioni regionali disposto dalla riforma del 2001 il legislatore costituzionale, affidando la tutela della concorrenza alla potestà legislativa esclusiva statale, ha esplicitato tale limite alla potestà legislativa regionale, in precedenza deducibile in via interpretativa, in particolare dai principi fondamentali delle materie già spettanti alla competenza regionale. (Precedenti: S. 129/2021; S. 56/2020).
La tutela della concorrenza appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dall’art. 117, secondo comma, lettera e), a ulteriore presidio della libertà d’iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., ponendosi tali disposizioni costituzionali in una relazione di contiguità. (Precedente: S. 67/2011 - mass. 35426).
La nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost. non può non riflettere quella operante a livello europeo, dal momento che la tutela della concorrenza ha da sempre costituito, in tale ambito, un principio ordinatore dell’economia di mercato. Al rispetto dei principi europei sono tenute anche le regioni. (Precedenti: S. 44/2023 - mass. 45360; S. 56/2020 - mass. 42162; S. 83/2018 - mass. 40489).
La definizione di quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi – decisiva ai fini della configurazione di un settore di attività economica, trattandosi di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa economica individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato – rientra nell’ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost. (Precedenti: S. 129/2021 - mass. 43981; S. 265/2016 - mass. 39278).
Ai legislatori regionali – tenuti al rispetto anche dei principi elaborati a livello europeo – è fatto divieto di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale. (Precedenti: S. 129/2021 - mass. 43981; S. 264/2013 - mass. 37434; S. 182/1976 - mass. 8464; S. 14/2004).
Esiste la necessità costituzionale, con specifico riferimento al settore degli NCC, di un’apertura del mercato, eliminando ogni barriera regolatoria priva di adeguata giustificazione. (Precedenti: S.137/2024 - mass. 46293; S. 36/2024 - mass. 46051).