Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Soggetti non titolari di un interesse qualificato, direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi dell'Associazione nazionale forense (ANF) e degli avvocati Alfredo Sorge e altri nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017 e dell'art. 11-quinquies del d.l. n. 135 del 2018, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 2019. Oltre a non essere parti nei rispettivi giudizi principali, gli intervenienti non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 71 del 2015, n. 70 del 2015, n. 59 del 2013 e n. 189 del 2001; ordinanze n. 100 del 2016, n. 156 del 2013 e n. 32 del 2013).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del 2019, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016 e n. 84 del 2016).