Professioni - Avvocato - Elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi - Limiti all'elettorato passivo - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Denunciata irragionevole compressione dell'ambito di autonomia riservata agli ordini forensi - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 118 Cost. - dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, nella parte in cui prevede che i consiglieri dei consigli circondariali forensi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La norma censurata non incide negativamente sulla sfera di autonomia degli ordini professionali, in quanto l'impedimento temporaneo alla ricandidatura appare preordinato a evitare la formazione e la cristallizzazione di gruppi di potere interni all'avvocatura, o quantomeno a limitarne l'eventualità, mediante il ricambio delle cariche elettive e la conseguente salvaguardia della parità delle voci dell'avvocatura. In questa prospettiva, il legislatore se, da una parte, limita, in negativo, la libertà di associarsi in capo a chi voglia esercitare la professione forense, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione agli ordini circondariali, dall'altra, contempera l'autonomia, comunque ampiamente riconosciuta, degli ordini stessi, in modo da garantire che qualunque iscritto possa accedere in condizioni di effettiva parità alle cariche sociali.
Gli ordini forensi sono enti pubblici non economici a carattere associativo, istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela dell'utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.