Professioni - Avvocato - Elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi - Limiti all'elettorato passivo - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Operatività anche per i mandati in corso - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza delle norme retroattive di interpretazione autentica, compressione del diritto di elettorato passivo e attivo degli avvocati nonché delle funzioni giudiziarie costituzionalmente riservate al Consiglio nazionale forense (CNF) - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio nazionale forense (CNF) in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Cost. - dell'art. 11-quinquies del d.l. n. 135 del 2018, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 2019, nella parte in cui prevede, con norma di interpretazione autentica, che il divieto di elezione per più di due mandati consecutivi operi anche per i mandati iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge che ha stabilito tale divieto. La disposizione censurata non ha portata retroattiva, poiché essa non regola in modo nuovo fatti del passato, ma dispone "per il futuro", ed è solo in questa prospettiva che attribuisce rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura. Il limite all'accesso alla carica elettiva, così introdotto dalla norma interpretata, non implica dunque altro che la operatività immediata della legge. (Precedenti citati: sentenza n. 118 del 1994).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, attribuire, per via normativa, a determinati fatti o situazioni, anche antecedentemente verificatisi, rilievo immediato (per il soggetto cui si riferiscono) di requisito negativo o di condizione ostativa, rispetto all'accesso a cariche elettive o al conseguimento di titoli abilitativi, non attiene al piano diacronico della retroattività (in senso proprio) degli effetti, ma a quello fisiologico della applicazione ratione temporis della norma stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2019 e n. 236 del 2015).