Sentenza 174/2019 (ECLI:IT:COST:2019:174)
Massima numero 42430
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
22/05/2019; Decisione del
22/05/2019
Deposito del 12/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Necessità di applicare nel giudizio a quo la disposizione censurata - Possibile inefficacia dell'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale sulle conclusioni recepite dalle norme censurate - Influenza sul percorso argomentativo del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Necessità di applicare nel giudizio a quo la disposizione censurata - Possibile inefficacia dell'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale sulle conclusioni recepite dalle norme censurate - Influenza sul percorso argomentativo del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015. Il rimettente, per decidere la causa, dovrà applicare le disposizioni censurate e ciò è sufficiente a radicare la rilevanza delle questioni proposte, anche considerato che, nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia della conformità della legislazione alla Carta fondamentale, il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. Inoltre, l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, quand'anche non conduca a conclusioni diverse da quelle recepite dalle disposizioni censurate, influirebbe comunque sul percorso argomentativo che il rimettente dovrà intraprendere per dirimere la controversia. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2018, n. 20 del 2018 e n. 174 del 2016).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015. Il rimettente, per decidere la causa, dovrà applicare le disposizioni censurate e ciò è sufficiente a radicare la rilevanza delle questioni proposte, anche considerato che, nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità e di una più efficace garanzia della conformità della legislazione alla Carta fondamentale, il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. Inoltre, l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, quand'anche non conduca a conclusioni diverse da quelle recepite dalle disposizioni censurate, influirebbe comunque sul percorso argomentativo che il rimettente dovrà intraprendere per dirimere la controversia. (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2018, n. 20 del 2018 e n. 174 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
29/12/2015
n. 33
art. 7
co. 28
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
29/12/2015
n. 33
art. 7
co. 29
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
29/12/2015
n. 33
art. 7
co. 30
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte