Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Trattamento previdenziale del personale regionale - Determinazione dell'indennità di buonuscita - Esclusione dal computo, in virtù di norma di interpretazione autentica, del servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato - Violazione dei principi della preminenza del diritto e dell'equo processo e dei relativi principi convenzionali - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - l'art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015 che, attraverso una interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981, esclude la valutazione, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, del servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. La legge regionale censurata dalla Corte d'appello di Trieste, nell'apprestare un regime restrittivo della determinazione dell'indennità di buonuscita, mira a conferire efficacia retroattiva alle previsioni della disciplina riguardante i trattamenti di fine servizio, così come le previsioni sulla determinazione dell'indennità di buonuscita, presentate come enunciazione di una regola astratta, si rivolgono a una platea circoscritta di destinatari e sono inequivocabilmente preordinate a definire l'esito di uno specifico giudizio. L'intento di vincolare la decisione di cause già pendenti, che coinvolgono un numero esiguo e agevolmente individuabile di parti, contrasta con la nozione stessa di motivi imperativi di interesse generale, orientati piuttosto a finalità di ampio respiro. Quanto alla tutela dell'equilibrio del bilancio della Regione, appaiono del tutto generici i riferimenti dei lavori preparatori ai risparmi di spesa; né si ravvisa l'esigenza di porre rimedio alle imperfezioni tecniche del testo normativo originario, ai profili di illegittimità costituzionale insiti nella disciplina anteriore o alle manifeste sperequazioni determinate da istituti extra ordinem di eccezionale favore. Il giudice a quo dovrà peraltro valutare attentamente la fondatezza della pretesa di conseguire l'indennità di buonuscita anche per il periodo di servizio prestato in virtù di contratti a tempo determinato, alla luce della normativa statale di riferimento (d.P.C.m. 20 dicembre 1999) e dell'evoluzione della disciplina regionale. Ristabilite le regole del giusto processo e della "parità delle armi", su tale aspetto controverso può riprendere corpo una dialettica interpretativa che l'intervento del legislatore, parte del giudizio, non deve - soprattutto in pendenza della lite - alterare a proprio vantaggio. (Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2019, n. 24 del 2018, n. 149 del 2017, n. 127 del 2015 e n. 1 del 2011).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il divieto di retroattività della legge si erge a fondamentale valore di civiltà giuridica, soprattutto nella materia penale (art. 25 Cost). In altri àmbiti dell'ordinamento il legislatore è libero di emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, ma la retroattività deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. I limiti posti alle leggi con efficacia retroattiva si correlano così alla salvaguardia dei princìpi costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza, alla tutela del legittimo affidamento, alla coerenza e alla certezza dell'ordinamento giuridico, al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2017, n. 127 del 2015, n. 170 del 2013 e n. 1 del 2011).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, i princìpi della preminenza del diritto e dell'equo processo sono inscindibilmente connessi nel sindacato sulle leggi retroattive, data la corrispondenza tra principi costituzionali interni in materia di parità delle parti in giudizio e quelli convenzionali in punto di equo processo (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU). I diritti riconosciuti dalla Costituzione, infatti, non possono non interagire con quelli previsti dalle fonti sovranazionali e internazionali, in un quadro di reciproca integrazione e quindi di bilanciamento. (Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2018, n. 127 del 2015, n. 191 del 2014, n. 264 del 2012, n. 303 del 2011, n. 317 del 2009 e n. 311 del 2009).