Sentenza 175/2019 (ECLI:IT:COST:2019:175)
Massima numero 42513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
20/06/2019; Decisione del
20/06/2019
Deposito del 12/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Censure riferite a disposizione da applicare nel giudizio a quo - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Rilevanza della questione incidentale - Censure riferite a disposizione da applicare nel giudizio a quo - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Il rimettente ha specificato che l'ordinanza di demolizione, impugnata nel giudizio principale, si fonda in via primaria sulla violazione del divieto - sancito dalla disposizione censurata - di innalzare nelle zone agricole ogni forma di recinzione ed è proprio su questo divieto che si incentrano le censure del rimettente.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015. Il rimettente ha specificato che l'ordinanza di demolizione, impugnata nel giudizio principale, si fonda in via primaria sulla violazione del divieto - sancito dalla disposizione censurata - di innalzare nelle zone agricole ogni forma di recinzione ed è proprio su questo divieto che si incentrano le censure del rimettente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 89
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte