Sentenza 175/2019 (ECLI:IT:COST:2019:175)
Massima numero 42514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
20/06/2019; Decisione del
20/06/2019
Deposito del 12/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Zone agricole - Divieto di ogni forma di recinzione dei terreni - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Zone agricole - Divieto di ogni forma di recinzione dei terreni - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche. La legge regionale censurata dal TAR Umbria, colpendo anche quelle recinzioni che non determinano alcuna trasformazione del territorio e sono espressione dello ius excludendi alios, travalica i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e incide su un potere, oggetto di competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, che il cod.civ. considera, per contro, parte integrante del diritto di proprietà. (Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2017, n. 159 del 2013 e n. 352 del 2001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 89, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui vieta, nelle zone agricole, ogni forma di recinzione dei terreni non espressamente prevista dalla legislazione di settore o non giustificata da motivi di sicurezza, purché strettamente necessaria a protezione di edifici ed attrezzature funzionali, anche per attività zootecniche. La legge regionale censurata dal TAR Umbria, colpendo anche quelle recinzioni che non determinano alcuna trasformazione del territorio e sono espressione dello ius excludendi alios, travalica i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e incide su un potere, oggetto di competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, che il cod.civ. considera, per contro, parte integrante del diritto di proprietà. (Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2017, n. 159 del 2013 e n. 352 del 2001).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
21/01/2015
n. 1
art. 89
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte