Prospettazione della questione incidentale - Petitum ricavato dal tenore complessivo della motivazione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 576 cod. proc. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni per aver il rimettente richiesto una pronuncia manipolativa indicando una soluzione non costituzionalmente obbligata in una materia, quale quella degli istituti processuali, riservata alla discrezionalità del legislatore. Dal tenore complessivo della motivazione della ordinanza di rimessione emerge con chiarezza il verso delle censure, che mirano all'esclusione dell'esercizio della giurisdizione penale, in termini di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 576 cod. proc. pen., o comunque al suo ridimensionamento a favore dell'ipotizzato riconoscimento della facoltà di impugnazione della parte civile innanzi al giudice civile, qualora la vicenda penale in senso stretto si sia esaurita con una pronuncia, non impugnata dal pubblico ministero, pienamente favorevole all'imputato.
L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure, anche con riferimento alla materia processuale. (Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2018 e n. 175 del 2018).