Sentenza 176/2019 (ECLI:IT:COST:2019:176)
Massima numero 41424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
03/04/2019; Decisione del
03/04/2019
Deposito del 12/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Titolo
Processo penale - Impugnazioni - Impugnazione della parte civile - Previsione che la parte civile possa proporre al giudice penale, anziché al giudice civile, impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio - Asserita ingiustificata alterazione dello svolgimento della funzione propria del giudice penale dell'impugnazione - Denunciata violazione del principio della ragionevole durata del processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Processo penale - Impugnazioni - Impugnazione della parte civile - Previsione che la parte civile possa proporre al giudice penale, anziché al giudice civile, impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio - Asserita ingiustificata alterazione dello svolgimento della funzione propria del giudice penale dell'impugnazione - Denunciata violazione del principio della ragionevole durata del processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Venezia in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 576 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale anziché al giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Posta la connotazione di separatezza e accessorietà dell'azione civile secondo la sede - civile o penale - in cui è proposta, del tutto coerentemente con l'impianto complessivo del regime dell'impugnazione della parte civile, il legislatore non ha derogato al criterio per cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, anche il giudizio d'appello è devoluto a un giudice penale (quello dell'impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito. Tale giudice, lungi dall'essere distolto da quella che è la finalità tipica e coessenziale dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado. Né l'esigenza di un più ampio ricorso alla giurisdizione civile per definire le pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile che abbia, fin dall'inizio, optato per la giurisdizione penale può desumersi dall'art. 622 cod. proc. pen., in quanto la deviazione dalla regola generale nel caso del giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione, della sentenza ai soli effetti civili, trova la sua giustificazione nella particolarità della fase processuale collocata all'esito del giudizio di cassazione. Su un piano diverso, rileva il lamentato aggravio nei ruoli d'udienza dei giudici penali dell'impugnazione in una situazione di elevati carichi di lavoro che richiede adeguati interventi diretti ad approntare sufficienti risorse personali e materiali, rimessi alle scelte discrezionali del legislatore in materia di politica giudiziaria e alla gestione amministrativa della giustizia.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Venezia in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 576 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale anziché al giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Posta la connotazione di separatezza e accessorietà dell'azione civile secondo la sede - civile o penale - in cui è proposta, del tutto coerentemente con l'impianto complessivo del regime dell'impugnazione della parte civile, il legislatore non ha derogato al criterio per cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, anche il giudizio d'appello è devoluto a un giudice penale (quello dell'impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito. Tale giudice, lungi dall'essere distolto da quella che è la finalità tipica e coessenziale dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado. Né l'esigenza di un più ampio ricorso alla giurisdizione civile per definire le pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile che abbia, fin dall'inizio, optato per la giurisdizione penale può desumersi dall'art. 622 cod. proc. pen., in quanto la deviazione dalla regola generale nel caso del giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione, della sentenza ai soli effetti civili, trova la sua giustificazione nella particolarità della fase processuale collocata all'esito del giudizio di cassazione. Su un piano diverso, rileva il lamentato aggravio nei ruoli d'udienza dei giudici penali dell'impugnazione in una situazione di elevati carichi di lavoro che richiede adeguati interventi diretti ad approntare sufficienti risorse personali e materiali, rimessi alle scelte discrezionali del legislatore in materia di politica giudiziaria e alla gestione amministrativa della giustizia.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 576
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte