Sentenza 177/2019 (ECLI:IT:COST:2019:177)
Massima numero 41674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 12/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Titolo
Interpretazione della norma censurata - Prospettazione in base al diritto vivente al momento della proposizione dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Interpretazione della norma censurata - Prospettazione in base al diritto vivente al momento della proposizione dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lett. b), del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod., nella legge n. 122 del 2010, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa interpretazione della disposizione censurata nel quadro del diritto vivente, in ordine alla cosiddetta "finestra mobile" e al principio di "neutralizzazione". In disparte ogni valutazione nel merito, al momento della proposizione dell'ordinanza di rimessione la questione era prospettabile, stante l'ambito applicativo del principio suddetto come all'epoca risultava dalla giurisprudenza costituzionale, che non lo riconosceva applicabile al trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, come successivamente invece affermato con la sentenza n. 173 del 2018. (Precedenti citati: sentenze n. 433 del 1999 e n. 428 del 1992).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lett. b), del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod., nella legge n. 122 del 2010, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa interpretazione della disposizione censurata nel quadro del diritto vivente, in ordine alla cosiddetta "finestra mobile" e al principio di "neutralizzazione". In disparte ogni valutazione nel merito, al momento della proposizione dell'ordinanza di rimessione la questione era prospettabile, stante l'ambito applicativo del principio suddetto come all'epoca risultava dalla giurisprudenza costituzionale, che non lo riconosceva applicabile al trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, come successivamente invece affermato con la sentenza n. 173 del 2018. (Precedenti citati: sentenze n. 433 del 1999 e n. 428 del 1992).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 12
co. 2
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte