Sentenza 177/2019 (ECLI:IT:COST:2019:177)
Massima numero 41676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  05/06/2019;  Decisione del  05/06/2019
Deposito del 12/07/2019; Pubblicazione in G. U. 17/07/2019
Massime associate alla pronuncia:  41674  41675


Titolo
Previdenza - Trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi - Ulteriore contribuzione versata durante il periodo di attesa per la decorrenza del trattamento ("finestra") - Effetti sulla base di computo - Possibile riduzione della pensione nonostante la maggiore contribuzione versata - Denunciata irragionevolezza - Applicazione del principio di "neutralizzazione" dei periodi contributivi successivi al conseguimento dell'anzianità minima che comportino un trattamento pensionistico meno favorevole - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.

Testo

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, lett. b), del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif., nella legge n. 122 del 2010, censurato dal Tribunale di Trento, sez. per le controversie di lavoro, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., nella parte in cui comporta che il trattamento pensionistico sia determinato facendo riferimento agli ultimi 10 o 15 anni di redditi coperti da contribuzione che precedono la data di insorgenza del diritto alla decorrenza della pensione, anziché quella di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento. Il riconoscimento anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS, operato dalla sentenza n. 173 del 2018, dell'operatività del principio di "neutralizzazione" - ossia il mancato computo delle settimane di contribuzione sfavorevoli conseguite dal lavoratore interessato durante il periodo della "finestra", cioè successivamente alla data di raggiungimento del requisito contributivo per il trattamento pensionistico - esclude l'irragionevole effetto per cui la disciplina censurata potrebbe comportare una riduzione del trattamento pensionistico. Ne deriva che il momento di perfezionamento del diritto alla pensione è costituito dalla decorrenza del periodo di slittamento per l'accesso al trattamento pensionistico, ma non si dovrà tener conto della contribuzione successiva alla data di perfezionamento del prescritto requisito contributivo, ove essa determini, per effetto del reddito conseguito dall'interessato durante il periodo della "finestra", una riduzione del trattamento calcolabile alla predetta data di perfezionamento del requisito.

Con riferimento al sistema pensionistico dei lavoratori subordinati, è irragionevole un meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile, che, pur preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, conduca a risultati antitetici, incidendo in senso riduttivo sulla pensione potenzialmente già maturata. (Precedente citato: sentenza n. 82 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 12  co. 2

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte